Corte costituzionale

Ordinanza n. 421/2004

Corte cost., ord. 23 dicembre 2004, n. 421

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
421/2004
Data di deposito
23 dicembre 2004
Data di decisione
13 dicembre 2004
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:421

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28978

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., dell'art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge 12 giugno 2003, n. 134, nella parte in cui preclude ai recidivi reiterati ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. di accedere all'istituto del patteggiamento qualora la pena detentiva sia superiore a due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, in quanto è coerente con le finalità perseguite in via generale dall'ordinamento penale che il legislatore, nell'ampliare l'ambito di operatività del patteggiamento – compiendo con la legge n. 134 del 2003 una scelta ritenuta dalla sent. n. 219 del 2004 certamente rientrante nella sfera di discrezionalità del legislatore e non esercitata in maniera manifestamente irragionevole -, abbia previsto specifiche esclusioni soggettive nei confronti di coloro che, da un lato, hanno dimostrato un rilevante grado di capacità a delinquere e, dall'altro, sono imputati di reati che – ove si tenga conto della determinazione della pena in concreto e della speciale diminuente di un terzo per effetto del patteggiamento - rivestono non trascurabile gravità, tanto da comportare l'applicazione di una pena detentiva superiore a due e sino a cinque anni. La condizione del soggetto recidivo, in generale, è infatti posta normalmente dal legislatore a base di un trattamento differenziato, e meno favorevole, rispetto alla posizione del soggetto incensurato, costituendo in particolare la recidiva reiterata, considerata sintomatica di una pericolosità soggettiva più intensa rispetto alle altre forme di recidiva, elemento impeditivo dell'applicazione di numerosi istituti. - Sull’ampliamento dell’ambito di operatività del patteggiamento, cfr. sentenza n. 219/2004. - Tra le “condizioni personali e sociali» richiamate dall'art. 3 Cost. per escludere che possano costituire il presupposto di eventuali trattamenti discriminatori, non rientrano quelle che, come la recidiva, derivano da una condotta illegale o addirittura criminosa: sentenze nn. 100/1971 e 5/1977. - Con riferimento al divieto, posto solo nei confronti dei recidivi reiterati, di accedere a determinati benefici di natura sostanziale è esente da profili di irragionevolezza o di incoerenza la disciplina che esclude tali soggetti dalla concessione della sospensione condizionale della pena: sentenze nn. 133/1980 e 361/1991, ordinanza n. 393/1993.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Torre Annunziata, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze