Corte costituzionale
Ordinanza n. 420/2004
Corte cost., ord. 23 dicembre 2004, n. 420
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 420/2004
- Data di deposito
- 23 dicembre 2004
- Data di decisione
- 13 dicembre 2004
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:420
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 134 del 12 giugno 2003
- art. 5, comma 1, legge n. 134 del 12 giugno 2003
- art. 5, comma 2, legge n. 134 del 12 giugno 2003
Parametri
Massime
Massima n. 28977
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., degli artt. 1 e 5, commi 1 e 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134, nella parte in cui consentono di formulare la richiesta di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 della medesima legge, anche nel corso del dibattimento, oltre il termine stabilito dall'art. 446, comma 1, cod. proc. pen., e impone, su richiesta dell'imputato, una sospensione del dibattimento per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità di chiedere l'applicazione della pena. Identiche questioni sono già state dichiarate infondate con la sent. n. 219 del 2004, sulla base del rilievo di ordine generale che il legislatore gode di ampia discrezionalità nel regolare nei processi in corso gli effetti temporali di nuovi istituti processuali o delle modificazioni introdotte in istituti già esistenti, e che le relative scelte, ove non siano manifestamente irragionevoli, si sottraggono a censure di illegittimità costituzionale, né nella specie risultano prospettati profili diversi o ulteriori rispetto a quelli già valutati nella detta sentenza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5, commi 1 e 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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