Corte costituzionale
Ordinanza n. 419/2004
Corte cost., ord. 23 dicembre 2004, n. 419
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 419/2004
- Data di deposito
- 23 dicembre 2004
- Data di decisione
- 13 dicembre 2004
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:419
Norme oggetto del giudizio
- art. 595, comma 1, codice penale
- art. 595, comma 2, codice penale
- art. 595, comma 3, codice penale
- art. 13, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
Parametri
Massime
Massima n. 28976
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 21, e “in relazione all’art. 68, primo comma” Cost., degli artt. 595, primo, secondo e terzo comma, cod. pen., e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in quanto, sanzionando penalmente la condotta del non parlamentare che manifesta il proprio pensiero mediante critiche di natura politica, discriminerebbero il comune 'cittadino' rispetto al parlamentare. Infatti, l'art. 68, primo comma, Cost. (che disciplina l'insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni), norma che il remittente, nel ritenere violato il diritto alla critica politica del 'cittadino' non parlamentare, indica quale 'tertium comparationis', riconduce l'insindacabilità non al mero esercizio del diritto alla critica politica, bensì alla tutela dell'autonomia delle funzioni parlamentari, quale area di libertà politica delle Assemblee rappresentative. - Sulla portata della garanzia posta dall’art. 68, primo comma, Cost., si vedano, da ultimo, le sentenze nn. 120, 246, 298 e 347/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale, e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 21 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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