Corte costituzionale
Ordinanza n. 415/2004
Corte cost., ord. 23 dicembre 2004, n. 415
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 415/2004
- Data di deposito
- 23 dicembre 2004
- Data di decisione
- 13 dicembre 2004
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:415
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 2, legge della Regione Campania n. 19 del 28 novembre 2001
Parametri
Massime
Massima n. 28970
E’ manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost., dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Campania 28 novembre 2001, n. 19, nella parte in cui richiede l'autorizzazione gratuita, anziché la concessione, per la realizzazione di parcheggi che non abbiano i requisiti ai quali la legge n. 122 del 1989 subordina l'applicazione del regime agevolato da essa previsto. In primo luogo, infatti, il rimettente omette di descrivere la tipologia dei parcheggi oggetto del procedimento penale, il che non consente di verificare a quale delle ipotesi regolate dalla norma impugnata la condotta degli imputati sarebbe riconducibile, di valutare compiutamente la rilevanza della questione, atteso che la norma si riferisce ad una pluralità di ipotesi, e neppure di individuare esattamente l’oggetto del giudizio; in secondo luogo, la rilevanza della questione è motivata su un assunto – l’aver determinato la norma censurata un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo tale da imporre, alla luce dei principî generali regolativi della materia, l’assoluzione degli imputati – fondato su indirizzo interpretativo che comunque subordina l’applicabilità dell’art. 2 c.p. alla condizione, da verificare caso per caso, che la modifica o l’abrogazione delle norme extrapenali incida sullo stesso giudizio di disvalore della condotta incriminata sotteso alla comminatoria di pena, e non si limiti soltanto a precisare la fattispecie precettiva, verifica completamente omessa nell’ordinanza di rimessione, la cui motivazione sulla rilevanza risulta quindi omessa e inadeguata; infine, nel sollevare la questione in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., il rimettente individua i principî fondamentali della legislazione statale, che assume violati dalla norma regionale, attraverso il richiamo sia della normativa “già in vigore al momento della introduzione della legge regionale” – legge n. 47 del 1985 e legge n. 122 del 1989 – sia “della legislazione attualmente in vigore” e cioè del d.P.R. n. 380 del 2001, non specificando, così, quale sia il parametro interposto asseritamente violato dalla disposizione denunciata, mostrando di ritenere i principî fondamentali posti dalle due normative sostanzialmente equivalenti e trascurando, invece, di valutare le modifiche alla disciplina dei titoli abilitativi introdotte dal d.P.R. n. 380 del 2001, nonché le conseguenze che ciò determina sulla normativa regionale preesistente, e, segnatamente, le conseguenze del riconoscimento espresso alle Regioni del potere di ampliare, o restringere, l'ambito degli interventi soggetti a DIA ovvero a permesso di costruire, fermo restando il regime sanzionatorio previsto dal testo unico (art. 10, comma 3, e art. 22, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Campania 28 novembre 2001, n. 19 (Procedure per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie e per l'esercizio di interventi sostitutivi – Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività – Approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione – Norme in materia di parcheggi pertinenziali – Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 e alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8), sollevata, in relazione agli articoli 3 e 117 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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