Corte costituzionale
Ordinanza n. 41/2004
Corte cost., ord. 26 gennaio 2004, n. 41
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 41/2004
- Data di deposito
- 26 gennaio 2004
- Data di decisione
- 20 gennaio 2004
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:41
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 211, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 3, comma 211, bis, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 3, comma 211, ter, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 3, comma 212, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 3, comma 213, (sostituito), legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 2, comma 1, convertito con modificazioni, decreto-legge n. 79 del 28 marzo 1997
- legge n. 140 del 28 maggio 1997
Parametri
Massime
Massima n. 28363
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 211, 211-bis, 211-ter, 212 e 213 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 140 del 1997, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui dette norme impongono al datore di lavoro, quale sostituto d’imposta, di versare a titolo di acconto delle imposte dovute dal lavoratore dipendente sul proprio trattamento di fine rapporto un importo ragguagliato all’ammontare dei trattamenti maturati fino al 31 dicembre 1996 e 1997. E infatti, se da un lato la medesima questione di legittimità costituzionale dei commi 211 e 213 è stata già dichiarata infondata con la sentenza n. 155 del 2001, senza che siano stati addotti motivi nuovi od ulteriori, dall’altro lato le censure relative ai commi 211-bis, 211-ter e 212 dell’art. 3 devono ritenersi assorbite da quella avente ad oggetto i commi 211 e 213.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 211, 211-bis, 211-ter, 212 e 213 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente e Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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