Corte costituzionale

Ordinanza n. 41/2004

Corte cost., ord. 26 gennaio 2004, n. 41

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
41/2004
Data di deposito
26 gennaio 2004
Data di decisione
20 gennaio 2004
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:41

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 211, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • art. 3, comma 211, bis, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • art. 3, comma 211, ter, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • art. 3, comma 212, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • art. 3, comma 213, (sostituito), legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • art. 2, comma 1, convertito con modificazioni, decreto-legge n. 79 del 28 marzo 1997
  • legge n. 140 del 28 maggio 1997

Parametri

Massime

Massima n. 28363

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 211, 211-bis, 211-ter, 212 e 213 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 140 del 1997, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui dette norme impongono al datore di lavoro, quale sostituto d’imposta, di versare a titolo di acconto delle imposte dovute dal lavoratore dipendente sul proprio trattamento di fine rapporto un importo ragguagliato all’ammontare dei trattamenti maturati fino al 31 dicembre 1996 e 1997. E infatti, se da un lato la medesima questione di legittimità costituzionale dei commi 211 e 213 è stata già dichiarata infondata con la sentenza n. 155 del 2001, senza che siano stati addotti motivi nuovi od ulteriori, dall’altro lato le censure relative ai commi 211-bis, 211-ter e 212 dell’art. 3 devono ritenersi assorbite da quella avente ad oggetto i commi 211 e 213.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 211, 211-bis, 211-ter, 212 e 213 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente e Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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