Corte costituzionale
Ordinanza n. 405/2004
Corte cost., ord. 21 dicembre 2004, n. 405
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 405/2004
- Data di deposito
- 21 dicembre 2004
- Data di decisione
- 13 dicembre 2004
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:405
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 5, quinquies inserito, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 13, legge n. 189 del 30 luglio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 28956
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 13, terzo comma, Cost., dell'art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto per i reati di cui “ai commi 5-ter e 5-quater” dello stesso articolo, in quanto sono state sollevate nel corso del giudizio direttissimo, dopo che il giudice aveva già provveduto alla convalida dell’arresto ed aveva, perciò, ormai esaurito la sua cognizione in relazione alla disposizione oggetto di censura. - Sul difetto di rilevanza per avere il giudice 'a quo' esaurito la propria cognizione in relazione alla disposizione denunciata, cfr. le ordinanze n. 301 e n. 401/1997, n. 59, n. 118 e n. 171/1998, n. 40/1999 citate.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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