Corte costituzionale
Ordinanza n. 396/2004
Corte cost., ord. 21 dicembre 2004, n. 396
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 396/2004
- Data di deposito
- 21 dicembre 2004
- Data di decisione
- 13 dicembre 2004
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:396
Norme oggetto del giudizio
- art. 96, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002
- art. 6, comma 1, legge n. 134 del 29 marzo 2001
Parametri
Massime
Massima n. 28947
Sono manifestamente infondate la questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 96, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e dell'art. 6, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 134, nella parte in cui prevedono per il giudice l'obbligo di provvedere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato entro i dieci giorni dalla sua presentazione, a pena di nullità assoluta della decisione, ai sensi dell'art. 179, comma 2, del cod. proc. pen., e dell'art. 96 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui prevede l'obbligo per il giudice di decidere sull'istanza entro dieci giorni dal deposito in cancelleria (comma 1), anche (comma 4) se ha ritenuto di chiedere le informazioni di cui ai commi 2 e 3, nonché nella parte in cui, nel caso di istanza formulata in udienza, prevede l'obbligo per il giudice di decidere immediatamente in tutte le suddette ipotesi, sempre a pena di nullità assoluta, in quanto i remittenti muovono dall’erroneo presupposto interpretativo che la nullità comminata dalla disposizione impugnata colpirebbe il provvedimento che essi sono chiamati a prendere sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, laddove la prevista nullità, evidentemente finalizzata a garantire l’effettività del diritto di difesa dei non abbienti nel procedimento penale cui l’istanza si riferisce, concerne gli atti del processo principale, e non il sub-procedimento per l’ammissione al beneficio. - Questioni aventi ad oggetto la stessa disposizione sono state dichiarate infondate e manifestamente infondate, rispettivamente, dalle richiamate sentenza n. 304/2003 e ordinanza n. 94/2003. - Sulla manifesta infondatezza di questioni formulate sulla base di erroneo presupposto interpretativo, cfr. ordinanze n. 294 e n. 100/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 96, comma 1, e dell'art. 96 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) e dell'art. 6, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice del Tribunale di Ancona, rispettivamente nella funzione di giudice dell'udienza preliminare e di giudice per le indagini preliminari, e dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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