Corte costituzionale

Ordinanza n. 396/2004

Corte cost., ord. 21 dicembre 2004, n. 396

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
396/2004
Data di deposito
21 dicembre 2004
Data di decisione
13 dicembre 2004
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:396

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28947

Sono manifestamente infondate la questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 96, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e dell'art. 6, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 134, nella parte in cui prevedono per il giudice l'obbligo di provvedere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato entro i dieci giorni dalla sua presentazione, a pena di nullità assoluta della decisione, ai sensi dell'art. 179, comma 2, del cod. proc. pen., e dell'art. 96 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui prevede l'obbligo per il giudice di decidere sull'istanza entro dieci giorni dal deposito in cancelleria (comma 1), anche (comma 4) se ha ritenuto di chiedere le informazioni di cui ai commi 2 e 3, nonché nella parte in cui, nel caso di istanza formulata in udienza, prevede l'obbligo per il giudice di decidere immediatamente in tutte le suddette ipotesi, sempre a pena di nullità assoluta, in quanto i remittenti muovono dall’erroneo presupposto interpretativo che la nullità comminata dalla disposizione impugnata colpirebbe il provvedimento che essi sono chiamati a prendere sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, laddove la prevista nullità, evidentemente finalizzata a garantire l’effettività del diritto di difesa dei non abbienti nel procedimento penale cui l’istanza si riferisce, concerne gli atti del processo principale, e non il sub-procedimento per l’ammissione al beneficio. - Questioni aventi ad oggetto la stessa disposizione sono state dichiarate infondate e manifestamente infondate, rispettivamente, dalle richiamate sentenza n. 304/2003 e ordinanza n. 94/2003. - Sulla manifesta infondatezza di questioni formulate sulla base di erroneo presupposto interpretativo, cfr. ordinanze n. 294 e n. 100/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 96, comma 1, e dell'art. 96 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) e dell'art. 6, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice del Tribunale di Ancona, rispettivamente nella funzione di giudice dell'udienza preliminare e di giudice per le indagini preliminari, e dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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