Corte costituzionale
Ordinanza n. 387/2004
Corte cost., ord. 14 dicembre 2004, n. 387
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 387/2004
- Data di deposito
- 14 dicembre 2004
- Data di decisione
- 1° dicembre 2004
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:387
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 28929
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della costituzione, degli artt. 80 e 81 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui non prevedono che la scelta del difensore, da parte dell’imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, “debba avvenire all’interno di un apposito elenco nel quale la relativa iscrizione sarà ammessa se ricorre il requisito dell’anzianità professionale di sei anni”. L’ordinanza di rimessione non prospetta, infatti, alcun profilo nuovo o diverso atto a giustificare una diversa valutazione rispetto a quella già compiuta nei confronti della disposizione denunciata, la quale – come la Corte ha avuto modo di affermare – detta una disciplina ragionevolmente orientata ad assicurare la migliore qualità e dignità della prestazione, attraverso un meccanismo che non pone alcuna concreta limitazione all’esplicazione del diritto di difesa, inteso come comprensivo anche del diritto di scegliere il proprio difensore. - In tema di patrocinio a spese dello Stato, v. le ordinanze citate nn. 299/2002 e 374/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 80 e 81 del d.P.R 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Lamezia Terme con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 dicembre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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