Corte costituzionale

Ordinanza n. 387/2004

Corte cost., ord. 14 dicembre 2004, n. 387

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
387/2004
Data di deposito
14 dicembre 2004
Data di decisione
1° dicembre 2004
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:387

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28929

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della costituzione, degli artt. 80 e 81 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui non prevedono che la scelta del difensore, da parte dell’imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, “debba avvenire all’interno di un apposito elenco nel quale la relativa iscrizione sarà ammessa se ricorre il requisito dell’anzianità professionale di sei anni”. L’ordinanza di rimessione non prospetta, infatti, alcun profilo nuovo o diverso atto a giustificare una diversa valutazione rispetto a quella già compiuta nei confronti della disposizione denunciata, la quale – come la Corte ha avuto modo di affermare – detta una disciplina ragionevolmente orientata ad assicurare la migliore qualità e dignità della prestazione, attraverso un meccanismo che non pone alcuna concreta limitazione all’esplicazione del diritto di difesa, inteso come comprensivo anche del diritto di scegliere il proprio difensore. - In tema di patrocinio a spese dello Stato, v. le ordinanze citate nn. 299/2002 e 374/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 80 e 81 del d.P.R 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Lamezia Terme con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 dicembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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