Corte costituzionale

Ordinanza n. 386/2004

Corte cost., ord. 14 dicembre 2004, n. 386

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
386/2004
Data di deposito
14 dicembre 2004
Data di decisione
1° dicembre 2004
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:386

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, legge n. 273 del 12 dicembre 2002
  • art. 1, decreto legislativo n. 168 del 27 giugno 2003
  • art. 4, comma 1, lettera i), decreto legislativo n. 168 del 27 giugno 2003

Parametri

Massime

Massima n. 28927

Va disattesa l’eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza della questione nel giudizio ‘a quo’, poiché l’accoglimento della proposta questione di costituzionalità determinerebbe l’adozione, nel giudizio ‘a quo’, di un provvedimento giurisdizionale in parte diverso rispetto a quello che si imporrebbe in caso di rigetto, con diversità anche delle conseguenze che si produrrebbero in capo alle parti del procedimento principale.

Massima n. 28928

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell’art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante la delega al Governo per l’istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, e degli artt. 1 e 4, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, attuativi della predetta delega, nelle parti in cui tali disposizioni non prevedono la istituzione di una sezione specializzata con sede nel territorio del distretto della Corte d’appello di Cagliari, nonché nelle parti in cui stabiliscono che le sezioni specializzate di Roma sono competenti per “i territori ricompresi” nel distretto della Corte d’appello di Cagliari e della Sezione distaccata di Sassari della medesima Corte. Giova ribadire, infatti, la giurisprudenza costituzionale, secondo cui l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell’attività processuale, purché vengano svolti senza oneri o modalità tali da renderne impossibile o estremamente difficile l’esercizio, non impongono, tuttavia, la necessità che il cittadino debba conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo o con i medesimi effetti, essendo, peraltro, il legislatore libero di regolare in modo non rigorosamente uniforme i modi della tutela giurisdizionale a condizione che non siano vulnerati i principi fondamentali di garanzia ed effettività della tutela medesima. - Sentenze citate nn. 63/1977, 427/1999 ed ordinanza 99/2000. - Sentenza n. 82/1996.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza), e degli articoli 1 e 4, comma1, lettera i), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 (Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), sollevate, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 dicembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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