Corte costituzionale

Ordinanza n. 385/2004

Corte cost., ord. 14 dicembre 2004, n. 385

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
385/2004
Data di deposito
14 dicembre 2004
Data di decisione
1° dicembre 2004
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:385

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000

Parametri

Massime

Massima n. 28926

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale , in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non prevede che all’imputato debba essere dato, a pena di nullità, avvertimento della facoltà di usufruire, prima dell’apertura del dibattimento, dell’istituto dell’oblazione. Il giudice ‘a quo’, infatti, non prospetta profili diversi o nuovi rispetto a quelli già valutati con ordinanza n. 231 del 2003 (in tema di udienza di comparizione), che ha dichiarato la manifesta infondatezza di analoghe questioni. L’ordinanza di rimessone, peraltro, difetta della descrizione della fattispecie del giudizio ‘a quo’ ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza. - Analoghe questioni sono già state dichiarate manifestamente infondate con ordinanze nn. 231/2003 e nn. 57, 56, 55/2004. - In termini, relativamente all’inammissibilità per difetto di motivazione della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo', v. ordinanze citate nn. 191 e 190/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Taurianova, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 dicembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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