Corte costituzionale
Ordinanza n. 385/2004
Corte cost., ord. 14 dicembre 2004, n. 385
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 385/2004
- Data di deposito
- 14 dicembre 2004
- Data di decisione
- 1° dicembre 2004
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:385
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
Parametri
Massime
Massima n. 28926
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale , in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non prevede che all’imputato debba essere dato, a pena di nullità, avvertimento della facoltà di usufruire, prima dell’apertura del dibattimento, dell’istituto dell’oblazione. Il giudice ‘a quo’, infatti, non prospetta profili diversi o nuovi rispetto a quelli già valutati con ordinanza n. 231 del 2003 (in tema di udienza di comparizione), che ha dichiarato la manifesta infondatezza di analoghe questioni. L’ordinanza di rimessone, peraltro, difetta della descrizione della fattispecie del giudizio ‘a quo’ ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza. - Analoghe questioni sono già state dichiarate manifestamente infondate con ordinanze nn. 231/2003 e nn. 57, 56, 55/2004. - In termini, relativamente all’inammissibilità per difetto di motivazione della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo', v. ordinanze citate nn. 191 e 190/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Taurianova, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 dicembre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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