Corte costituzionale

Ordinanza n. 383/2004

Corte cost., ord. 14 dicembre 2004, n. 383

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
383/2004
Data di deposito
14 dicembre 2004
Data di decisione
1° dicembre 2004
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:383

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 141 del 17 aprile 1985

Parametri

Massime

Massima n. 28924

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, della legge 17 aprile 1985, n. 141, nella parte in cui non dispone, con decorrenza 1° gennaio 1988, a favore di tutte le categorie di pubblici dipendenti, la riliquidazione della pensione sulla base dei trattamenti economici spettanti al corrispondente personale in attività di servizio. Il giudice ‘a quo’, sostanzialmente, chiede di estendere a tutti i dipendenti pubblici gli effetti della pronuncia di questa Corte n. 501 del 1988. Tuttavia, da tale sentenza non deriva una immediata e completa estensione, anche per il futuro, a tutti i pensionati dell’adeguamento dei relativi trattamenti economici, avendo essa fatto riferimento alla “peculiare contingente situazione” presa in considerazione dalla legge. La giurisprudenza costituzionale ha, peraltro, ripetutamente affermato, che, in mancanza di un principio costituzionale che garantisca il costante adeguamento delle pensioni al successivo trattamento economico dell’attività di servizio corrispondente, sia rispettato il principio della proporzionalità e dell’adeguatezza della pensione, da garantirsi non soltanto al momento di collocamento a riposo, ma anche in prosieguo, con l’individuazione di meccanismi che assicurino tale perdurante adeguatezza delle pensioni al mutamento del potere di acquisto della moneta, dovendosi, tuttavia, escludere che ciò comporti inderogabilmente un costante e periodico allineamento delle pensioni al corrispondente trattamento di attività di servizio. Il legislatore, inoltre, ha introdotto, in via generale, un meccanismo di adeguamento della pensione all’andamento del costo della vita, con la conseguenza che la mancata previsione, ad opera della legge impugnata, della riliquidazione del trattamento pensionistico dei pubblici dipendenti collocati a riposo, a far data del 1° gennaio 1988, non contrasta con i parametri costituzionali invocati. - Sull’adeguatezza del trattamento pensionistico non solo al momento del collocamento a riposo, ma anche successivamente, in relazione ai mutamenti del potere si acquisto della moneta, v. sentenze citate nn. 409/1995; 96/1991; 501/1988. - Sul bilanciamento dei valori costituzionali e sui limiti apposti alla discrezionalità del legislatore nella individuazione dei meccanismi che assicurino la perdurante adeguatezza delle pensioni, v. nn. 30/2004; 531/2002, 457/1998. - Sull’adeguamento dei trattamenti di quiescenza alle variazioni del costo della vita nel rispetto dei principi costituzionali di sufficienza ed adeguatezza delle pensioni, v. sentenze nn. 30/2004, 241/2002, 439/2001, 254/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge 17 aprile 1985, n. 141 (Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 dicembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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