Corte costituzionale
Ordinanza n. 373/2004
Corte cost., ord. 2 dicembre 2004, n. 373
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 373/2004
- Data di deposito
- 2 dicembre 2004
- Data di decisione
- 29 novembre 2004
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:373
Norme oggetto del giudizio
- art. 64, comma 2, secondo periodo, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
- art. 4, comma 1, lettera a), decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
Parametri
Massime
Massima n. 28891
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, degli artt. 64, comma 2, secondo periodo, e 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui prevedono che per i reati di competenza del giudice di pace commessi dopo la pubblicazione del citato decreto legislativo e iscritti nel registro delle notizie di reato successivamente alla sua entrata in vigore, si osservano per intero le norme, anche processuali, del medesimo decreto. Il giudice rimettente, infatti, fa una commistione tra istituti processuali e sostanziali e, in relazione ai primi, omette qualsiasi considerazione circa le situazioni di fatto, da non consentire un’adeguata valutazione della rilevanza. Inoltre, sembra prospettare una lettura alternativa della disciplina censurata, senza, peraltro, chiarire se tale soluzione interpretativa sia effettivamente praticabile.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 64, comma 2, secondo periodo, e 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal Giudice di pace di Vittorio Veneto, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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