Corte costituzionale

Ordinanza n. 368/2004

Corte cost., ord. 29 novembre 2004, n. 368

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
368/2004
Data di deposito
29 novembre 2004
Data di decisione
17 novembre 2004
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:368

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2-ter, comma 3, legge n. 575 del 31 maggio 1965
  • art. 2-ter, comma 4, legge n. 575 del 31 maggio 1965
  • art. 2-ter, comma 6, legge n. 575 del 31 maggio 1965

Parametri

Massime

Massima n. 28880

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41, secondo comma, 2 42, secondo comma, della Costituzionale, dell’art. 2-ter, ter, quarto e sesto comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, nella parte in cui non consente di disporre la confisca dei beni, di cui non sia provata la legittimi provenienza, in caso di contestuale rigetto della proposta di applicazione della misura di prevenzione personale per mancanza del requisito della pericolosità sociale che era però presente al momento dell’acquisto dei beni. La Corte, infatti, ha già chiarito che nel sistema legislativo della prevenzione antimafia le misure patrimoniali normalmente accedono a quelle personali, e che il legislatore è rimasto comunque ancorato al principio, secondo cui le misure patrimoniali presuppongono necessariamente un rapporto tra beni di cui non sia provata la legittima provenienza e soggetti portatori di pericolosità sociale che ne dispongano e che siano avvantaggiati dal loro reimpiego, nell’ambito di attività delittuose. Con particolare riferimento alla confisca ha precisato che tale misura, a differenza del sequestro, “comporta conseguenze ablatorie definitive” sempre che “i presupposti di indimostrata legittima provenienza dei beni oggetto di confisca, da un lato, e di pericolosità del soggetto, dall’altro, siano già stati definitivamente accertati”. Ne consegue che l’intervento richiesto alla Corte non si collocherebbe all’interno del sistema legislativo vigente, ma rappresenterebbe una innovazione conseguente ad una scelta di politica criminale, la quale, in quanto tale, non rientra tra i poteri del giudice di costituzionalità delle leggi. - V. sentenza citata n. 335/1996 e ordinanza n. 721/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-ter, terzo, quarto e sesto comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41, secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 novembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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