Corte costituzionale
Ordinanza n. 368/2004
Corte cost., ord. 29 novembre 2004, n. 368
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 368/2004
- Data di deposito
- 29 novembre 2004
- Data di decisione
- 17 novembre 2004
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:368
Norme oggetto del giudizio
- art. 2-ter, comma 3, legge n. 575 del 31 maggio 1965
- art. 2-ter, comma 4, legge n. 575 del 31 maggio 1965
- art. 2-ter, comma 6, legge n. 575 del 31 maggio 1965
Parametri
Massime
Massima n. 28880
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41, secondo comma, 2 42, secondo comma, della Costituzionale, dell’art. 2-ter, ter, quarto e sesto comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, nella parte in cui non consente di disporre la confisca dei beni, di cui non sia provata la legittimi provenienza, in caso di contestuale rigetto della proposta di applicazione della misura di prevenzione personale per mancanza del requisito della pericolosità sociale che era però presente al momento dell’acquisto dei beni. La Corte, infatti, ha già chiarito che nel sistema legislativo della prevenzione antimafia le misure patrimoniali normalmente accedono a quelle personali, e che il legislatore è rimasto comunque ancorato al principio, secondo cui le misure patrimoniali presuppongono necessariamente un rapporto tra beni di cui non sia provata la legittima provenienza e soggetti portatori di pericolosità sociale che ne dispongano e che siano avvantaggiati dal loro reimpiego, nell’ambito di attività delittuose. Con particolare riferimento alla confisca ha precisato che tale misura, a differenza del sequestro, “comporta conseguenze ablatorie definitive” sempre che “i presupposti di indimostrata legittima provenienza dei beni oggetto di confisca, da un lato, e di pericolosità del soggetto, dall’altro, siano già stati definitivamente accertati”. Ne consegue che l’intervento richiesto alla Corte non si collocherebbe all’interno del sistema legislativo vigente, ma rappresenterebbe una innovazione conseguente ad una scelta di politica criminale, la quale, in quanto tale, non rientra tra i poteri del giudice di costituzionalità delle leggi. - V. sentenza citata n. 335/1996 e ordinanza n. 721/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-ter, terzo, quarto e sesto comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41, secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 novembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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