Corte costituzionale
Ordinanza n. 362/2004
Corte cost., ord. 25 novembre 2004, n. 362
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 362/2004
- Data di deposito
- 25 novembre 2004
- Data di decisione
- 15 novembre 2004
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:362
Norme oggetto del giudizio
- art. 158, comma 2, lettera g), codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 24 luglio 1996
- art. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 24 luglio 1996
- art. 381, (combinato disposto), decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992
Parametri
Massime
Massima n. 28874
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, commi primo e secondo, e 32 della Costituzione, dell’art. 158, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in combinato disposto con gli artt. 11 e 12 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 e dell’art. 381 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nella parte in cui individuano “quali soggetti legittimati a beneficiare degli appositi contrassegni per invalidi civili, abilitanti alla sosta e fermata negli appositi spazi e parcheggi delineati sulle strade comunali, gli invalidi civili non deambulanti e non invece anche soggetti parimenti affetti da patologie gravemente invalidanti, ma, a differenza degli altri, ambulanti”. Il giudice ‘a quo’, infatti, omette di fornire qualsivoglia elemento descrittivo in ordine alla fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio, impedendo così alla Corte di esercitare il doveroso controllo sulla rilevanza della questione prospettata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 158, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in combinato disposto con gli artt. 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), e dell'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, commi primo e secondo, e 32 della Costituzione, dal Giudice di pace di Verona, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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