Corte costituzionale
Ordinanza n. 361/2004
Corte cost., ord. 25 novembre 2004, n. 361
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 361/2004
- Data di deposito
- 25 novembre 2004
- Data di decisione
- 15 novembre 2004
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:361
Parametri
Massime
Massima n. 28871
Il controllo della Corte sull’ammissibilità della questione di costituzionalità in via incidentale va limitato all’adeguatezza delle motivazioni formulate dal giudice rimettente in ordine ai presupposti in base ai quali il giudizio ‘a quo’ possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato, con un ‘petitum’, cioè, separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale, la quale concorre a formare esclusivamente la causa pretendi dell’azione intrapresa. Reiezione della eccezione di inammissibilità per difetto del carattere incidentale sollevata dalla Regione Siciliana.
Massima n. 28872
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è ammesso l’intervento di coloro che rivestono la qualità di parte nel giudizio ‘a quo’, a prescindere dal momento della loro costituzione in quel giudizio. Non trova, pertanto, fondamento l’eccezione di inammissibilità degli interventi spiegati dai controinteressati, in quanto svolti da soggetti costituitisi nel giudizio ‘a quo’ dopo la rimessone alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale.
Massima n. 28873
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dell’art. 18, numero 3, secondo comma, quarto e quinto periodo, della legge della Regione siciliana 9 maggio 1969, n. 14 e successive modificazioni, introdotte dall’art. 14, secondo comma, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, nella parte in cui “dispone l’assegnazione dei seggi residuati non secondo la graduatoria delle liste in funzione del miglior quoziente ed in ragione della disponibilità dei seggi per collegio, ma partendo dai collegi con popolazione legale meno numerosa e passando via via agli altri in ordine crescente di popolazione”. Il giudice ‘a quo’, infatti, non indica la soluzione che consentirebbe di soddisfare le contrapposte esigenze, poiché, da un lato, esprime l’esigenza di rispettare scrupolosamente “la graduatoria delle liste in funzione del miglior quoziente” e, dall’altro, l’incompatibile esigenza di assegnare i seggi “in ragione della loro disponibilità per collegio”.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, numero 3, secondo comma, quarto e quinto periodo, della legge della Regione siciliana 9 maggio 1969, n. 14 (Elezione dei Consigli delle Province regionali), e successive modificazioni, introdotte dall'art. 14, secondo comma, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26 (Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al T.U. approvato con D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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