Corte costituzionale

Ordinanza n. 358/2004

Corte cost., ord. 25 novembre 2004, n. 358

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
358/2004
Data di deposito
25 novembre 2004
Data di decisione
15 novembre 2004
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:358

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28868

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111, quarto comma, della Costituzione, dell’art. 513, commi 2 e 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui, (nella ipotesi rappresentata dalla circostanza che il procedimento, dapprima cumulativo a carico di due minorenni coimputati, aveva visto uno dei due rendere dichiarazioni auto ed etero-accusatorie nel corso della comune udienza preliminare, e poi, a seguito di separazione, avvalersi della facoltà di non rispondere), non prevede, nell’ipotesi testé rappresentata, la lettura e, quindi, la utilizzazione processuale delle dichiarazioni precedentemente rese nel corso della udienza preliminare. Il giudice ‘a quo’, infatti, opera una parziale ricostruzione del quadro normativo, poiché non ha considerato che l’art. 514, comma 1, del codice di rito, nello stabilire il principio generale del divieto di letture, quale veicolo di utilizzazione processuale degli atti, salvo le ipotesi espressamente previste, ha inserito, nelle deroghe, proprio il caso delle dichiarazioni rese nella udienza preliminare “nelle forme previste dagli artt. 498 e 499 cod. proc. pen.” Inoltre, compie una erronea comparazione di istituti (utilizzazione mediante lettura tra le dichiarazioni rese nel corso della udienza preliminare con forme diverse da quelle dibattimentali e le dichiarazioni acquisite nel corso dell’incidente probatorio) fra loro non omologabili sotto il profilo strutturale e funzionale. Infatti, alla diversità delle forme di assunzione si coniuga la differente prospettiva in cui esse si collocano nella dinamica processuale: mentre, invero, l’incidente probatorio è istituto che si proietta verso l’utilizzazione dibattimentale, l’interrogatorio, assunto con le forme ordinarie nel corso dell’udienza preliminare è, per sua natura, destinato a produrre i suoi effetti all’interno di quella fase. Ove, invece, l’interrogatorio sia stato assunto con forme tipiche del dibattimento (e, quindi, a tale fase idealmente e formalmente coeso) è comprensibile il diverso regime di utilizzazione mediante lettura.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, commi 2 e 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze