Corte costituzionale
Ordinanza n. 358/2004
Corte cost., ord. 25 novembre 2004, n. 358
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 358/2004
- Data di deposito
- 25 novembre 2004
- Data di decisione
- 15 novembre 2004
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:358
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 28868
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111, quarto comma, della Costituzione, dell’art. 513, commi 2 e 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui, (nella ipotesi rappresentata dalla circostanza che il procedimento, dapprima cumulativo a carico di due minorenni coimputati, aveva visto uno dei due rendere dichiarazioni auto ed etero-accusatorie nel corso della comune udienza preliminare, e poi, a seguito di separazione, avvalersi della facoltà di non rispondere), non prevede, nell’ipotesi testé rappresentata, la lettura e, quindi, la utilizzazione processuale delle dichiarazioni precedentemente rese nel corso della udienza preliminare. Il giudice ‘a quo’, infatti, opera una parziale ricostruzione del quadro normativo, poiché non ha considerato che l’art. 514, comma 1, del codice di rito, nello stabilire il principio generale del divieto di letture, quale veicolo di utilizzazione processuale degli atti, salvo le ipotesi espressamente previste, ha inserito, nelle deroghe, proprio il caso delle dichiarazioni rese nella udienza preliminare “nelle forme previste dagli artt. 498 e 499 cod. proc. pen.” Inoltre, compie una erronea comparazione di istituti (utilizzazione mediante lettura tra le dichiarazioni rese nel corso della udienza preliminare con forme diverse da quelle dibattimentali e le dichiarazioni acquisite nel corso dell’incidente probatorio) fra loro non omologabili sotto il profilo strutturale e funzionale. Infatti, alla diversità delle forme di assunzione si coniuga la differente prospettiva in cui esse si collocano nella dinamica processuale: mentre, invero, l’incidente probatorio è istituto che si proietta verso l’utilizzazione dibattimentale, l’interrogatorio, assunto con le forme ordinarie nel corso dell’udienza preliminare è, per sua natura, destinato a produrre i suoi effetti all’interno di quella fase. Ove, invece, l’interrogatorio sia stato assunto con forme tipiche del dibattimento (e, quindi, a tale fase idealmente e formalmente coeso) è comprensibile il diverso regime di utilizzazione mediante lettura.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, commi 2 e 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze