Corte costituzionale
Ordinanza n. 31/2004
Corte cost., ord. 23 gennaio 2004, n. 31
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 31/2004
- Data di deposito
- 23 gennaio 2004
- Data di decisione
- 13 gennaio 2004
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:31
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 3, primo periodo, legge della Regione Liguria n. 29 del 10 luglio 2002
- art. 5, comma 5, secondo periodo, legge della Regione Liguria n. 29 del 10 luglio 2002
- art. 5, comma 6, legge della Regione Liguria n. 29 del 10 luglio 2002
- art. 5, comma 7, legge della Regione Liguria n. 29 del 10 luglio 2002
- art. 5, comma 8, legge della Regione Liguria n. 29 del 10 luglio 2002
- art. 5, comma 10, legge della Regione Liguria n. 29 del 10 luglio 2002
- art. 8, legge della Regione Liguria n. 29 del 10 luglio 2002
- art. 22, comma 2, legge della Regione Liguria n. 29 del 10 luglio 2002
- art. 24, legge della Regione Liguria n. 29 del 10 luglio 2002
Parametri
- art. 117, comma 2, lettera l), Costituzione
- art. 117, comma 2, lettera s), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 25, ultimo comma, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 28358
Estinzione del processo – per rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte - in relazione alla questione di legittimità costituzionale, proposta con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei confronti degli artt. 5, commi 3, 5, 6, 7, 8, e 10; 8; 22, comma 2; e 24 della legge della Regione Liguria 10 luglio 2002, n. 29, concernente interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici, in quanto ritenuti lesivi della competenza statale in materia penale e di tutela dell'ambiente nonché della competenza concorrente in tema di governo del territorio e in tema di poteri sostitutivi. Con la sopravvenuta approvazione della legge della Regione Liguria 12 marzo 2003, n. 7, infatti, le disposizioni censurate sono state in parte abrogate, in parte chiarite con interpretazione autentica ed in parte fatte oggetto di interpretazione adeguatrice.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto per rinuncia accettata dalla controparte il processo relativo al ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della legge della Regione Liguria 10 luglio 2002, n. 29 (Misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi) sollevata con il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2004.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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