Corte costituzionale

Ordinanza n. 31/2004

Corte cost., ord. 23 gennaio 2004, n. 31

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
31/2004
Data di deposito
23 gennaio 2004
Data di decisione
13 gennaio 2004
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:31

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 3, primo periodo, legge della Regione Liguria n. 29 del 10 luglio 2002
  • art. 5, comma 5, secondo periodo, legge della Regione Liguria n. 29 del 10 luglio 2002
  • art. 5, comma 6, legge della Regione Liguria n. 29 del 10 luglio 2002
  • art. 5, comma 7, legge della Regione Liguria n. 29 del 10 luglio 2002
  • art. 5, comma 8, legge della Regione Liguria n. 29 del 10 luglio 2002
  • art. 5, comma 10, legge della Regione Liguria n. 29 del 10 luglio 2002
  • art. 8, legge della Regione Liguria n. 29 del 10 luglio 2002
  • art. 22, comma 2, legge della Regione Liguria n. 29 del 10 luglio 2002
  • art. 24, legge della Regione Liguria n. 29 del 10 luglio 2002

Parametri

Massime

Massima n. 28358

Estinzione del processo – per rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte - in relazione alla questione di legittimità costituzionale, proposta con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei confronti degli artt. 5, commi 3, 5, 6, 7, 8, e 10; 8; 22, comma 2; e 24 della legge della Regione Liguria 10 luglio 2002, n. 29, concernente interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici, in quanto ritenuti lesivi della competenza statale in materia penale e di tutela dell'ambiente nonché della competenza concorrente in tema di governo del territorio e in tema di poteri sostitutivi. Con la sopravvenuta approvazione della legge della Regione Liguria 12 marzo 2003, n. 7, infatti, le disposizioni censurate sono state in parte abrogate, in parte chiarite con interpretazione autentica ed in parte fatte oggetto di interpretazione adeguatrice.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto per rinuncia accettata dalla controparte il processo relativo al ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della legge della Regione Liguria 10 luglio 2002, n. 29 (Misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi) sollevata con il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2004.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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