Corte costituzionale

Ordinanza n. 305/2004

Corte cost., ord. 30 settembre 2004, n. 305

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
305/2004
Data di deposito
30 settembre 2004
Data di decisione
27 settembre 2004
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:305

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28787

E’ manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 97 della Costituzione, dell’art. 73, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella parte relativa ai presupposti di applicabilità del premio di maggioranza. Dall’ordinanza di rimessione, infatti, si evince che nel giudizio ‘a quo’ si controverte non sulla mancata applicazione del premio nel caso di specie, bensì sull’assegnazione dell’ultimo seggio del consiglio comunale, se esso spetti al raggruppamento di liste collegate al candidato eletto sindaco al ballottaggio ovvero al raggruppamento opposto. - V. sentenza citata n. 107/1996.

Massima n. 28788

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 73, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in cui esclude dall’assegnazione dei seggi consiliari le liste che al primo turno non abbiano superato il 3% dei voti validi e non appartengano a nessun gruppo di liste che lo abbia superato. Il rimettente, infatti, consapevole dell’esistenza di due contrapposti indirizzi giurisprudenziali e convinto della maggiore plausibilità di uno di essi, non ha ricercato una interpretazione adeguatrice della norma denunciata, idonea a sottrarre la norma stessa al contrasto con i parametri evocati, né (in alternativa) ha motivato sull’impossibilità di essa. - Sul dovere di ricercare una interpretazione adeguatrice della norma impugnata, v. ordinanza citata n. 107/2003; inoltre, sentenze nn. 177 e 592/2000; 174/1999 .

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73, commi 7 e 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 settembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 settembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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