Corte costituzionale
Ordinanza n. 305/2004
Corte cost., ord. 30 settembre 2004, n. 305
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 305/2004
- Data di deposito
- 30 settembre 2004
- Data di decisione
- 27 settembre 2004
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:305
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 28787
E’ manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 97 della Costituzione, dell’art. 73, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella parte relativa ai presupposti di applicabilità del premio di maggioranza. Dall’ordinanza di rimessione, infatti, si evince che nel giudizio ‘a quo’ si controverte non sulla mancata applicazione del premio nel caso di specie, bensì sull’assegnazione dell’ultimo seggio del consiglio comunale, se esso spetti al raggruppamento di liste collegate al candidato eletto sindaco al ballottaggio ovvero al raggruppamento opposto. - V. sentenza citata n. 107/1996.
Massima n. 28788
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 73, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in cui esclude dall’assegnazione dei seggi consiliari le liste che al primo turno non abbiano superato il 3% dei voti validi e non appartengano a nessun gruppo di liste che lo abbia superato. Il rimettente, infatti, consapevole dell’esistenza di due contrapposti indirizzi giurisprudenziali e convinto della maggiore plausibilità di uno di essi, non ha ricercato una interpretazione adeguatrice della norma denunciata, idonea a sottrarre la norma stessa al contrasto con i parametri evocati, né (in alternativa) ha motivato sull’impossibilità di essa. - Sul dovere di ricercare una interpretazione adeguatrice della norma impugnata, v. ordinanza citata n. 107/2003; inoltre, sentenze nn. 177 e 592/2000; 174/1999 .
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73, commi 7 e 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 settembre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 settembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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