Corte costituzionale
Ordinanza n. 279/2004
Corte cost., ord. 27 luglio 2004, n. 279
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 279/2004
- Data di deposito
- 27 luglio 2004
- Data di decisione
- 13 luglio 2004
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:279
Norme oggetto del giudizio
- art. 68, come sostituito, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 29, e poi trasfuso, decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998
- art. 63, comma 4, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
Parametri
Massime
Massima n. 28714
E’ manifestamente inammissibile, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall’art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e poi trasfuso nell’art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella parte in cui, “prevedendo la giurisdizione del giudice ordinario per le sole controversie in materia di concorsi interni per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e, viceversa, la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie in materia di concorsi esterni, impone una differenziata tutela giurisdizionale in situazioni analoghe, consentendo solo ai concorrenti dei concorsi interni la tutela dei diritti soggettivi violati”. Appare, infatti, del tutto irrilevante nel giudizio ‘a quo’ la circostanza che, nelle procedure concorsuali esterne, la giurisdizione fosse devoluta, malgrado l’omogeneità delle fattispecie, al giudice amministrativo; tenuto, altresì, conto che, secondo il diritto vivente, quale ricostruito dal rimettente, nel caso di specie la giurisdizione sarebbe spettata al giudice ordinario e sarebbe stata, pertanto, idonea ad assicurare la “tutela dei diritti soggettivi violati”. Il giudice rimettente non ha, altresì, argomentato in ordine alla pretesa inadeguatezza della giurisdizione amministrativa alla luce del sopravvenuto mutamento del c.d. diritto vivente, secondo cui spettano al giudice amministrativo tutte le controversie aventi ad oggetto qualsiasi procedura concorsuale, esterna o interna.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e poi trasfuso nell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Modica con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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