Corte costituzionale
Ordinanza n. 264/2004
Corte cost., ord. 22 luglio 2004, n. 264
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 264/2004
- Data di deposito
- 22 luglio 2004
- Data di decisione
- 8 luglio 2004
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:264
Norme oggetto del giudizio
- art. 37, comma 8, legge n. 448 del 23 dicembre 1998
- art. 1, comma 260, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 52, comma 2, legge n. 88 del 9 marzo 1989
Parametri
Massime
Massima n. 28686
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’irripetibilità delle somme indebitamente percepite prima della sospensione dell’erogazione dell’indennità. Il giudice ‘a quo’, infatti, a fronte di una articolata disciplina della materia, non ha motivato in ordine al carattere ritenuto retroattivo della norma e alla ipotizzata sua applicabilità ad una fattispecie di indebito interamente maturata ben prima della sua entrata in vigore.
Massima n. 28687
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 260, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell’art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l’irripetibilità della somme indebitamente percepite a titolo di indennità di accompagnamento negli stesse limiti degli indebiti previdenziali. Come la Corte ha già chiarito, rientra nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell’una o dell’altra prestazione, non sussistendo una esigenza costituzionale che imponga per l’indebito previdenziale e per quello assistenziale un’identica disciplina. - V. sentenza citata n. 448/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Terni con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 260, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e dell'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Terni con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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