Corte costituzionale

Ordinanza n. 264/2004

Corte cost., ord. 22 luglio 2004, n. 264

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
264/2004
Data di deposito
22 luglio 2004
Data di decisione
8 luglio 2004
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:264

Norme oggetto del giudizio

  • art. 37, comma 8, legge n. 448 del 23 dicembre 1998
  • art. 1, comma 260, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • art. 52, comma 2, legge n. 88 del 9 marzo 1989

Parametri

Massime

Massima n. 28686

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’irripetibilità delle somme indebitamente percepite prima della sospensione dell’erogazione dell’indennità. Il giudice ‘a quo’, infatti, a fronte di una articolata disciplina della materia, non ha motivato in ordine al carattere ritenuto retroattivo della norma e alla ipotizzata sua applicabilità ad una fattispecie di indebito interamente maturata ben prima della sua entrata in vigore.

Massima n. 28687

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 260, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell’art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l’irripetibilità della somme indebitamente percepite a titolo di indennità di accompagnamento negli stesse limiti degli indebiti previdenziali. Come la Corte ha già chiarito, rientra nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell’una o dell’altra prestazione, non sussistendo una esigenza costituzionale che imponga per l’indebito previdenziale e per quello assistenziale un’identica disciplina. - V. sentenza citata n. 448/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Terni con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 260, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e dell'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Terni con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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