Corte costituzionale
Ordinanza n. 252/2004
Corte cost., ord. 20 luglio 2004, n. 252
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 252/2004
- Data di deposito
- 20 luglio 2004
- Data di decisione
- 8 luglio 2004
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:252
Norme oggetto del giudizio
- art. 39, comma 1, secondo periodo, legge della Regione siciliana n. 10 del 15 maggio 2000
- art. 39, comma 2, legge della Regione siciliana n. 10 del 15 maggio 2000
Parametri
Massime
Massima n. 28669
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 39, comma 1, secondo periodo, e comma 2, della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione, nella parte in cui, nel sospendere l’applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti d’anzianità, fa salva l’applicazione dell’art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che abbiano maturato l’anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro il 31 dicembre 2003. Il giudice rimettente, infatti, ha omesso di precisare i termini della fattispecie relativa al giudizio in corso ed il quadro normativo in cui la vicenda si iscrive, impedendo alla Corte di svolgere la necessaria verifica circa l’incidenza della richiesta pronuncia sulla situazione soggettiva fatta valere in giudizio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 1, secondo periodo, e comma 2, della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento), sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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