Corte costituzionale

Ordinanza n. 23/2004

Corte cost., ord. 20 gennaio 2004, n. 23

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
23/2004
Data di deposito
20 gennaio 2004
Data di decisione
13 gennaio 2004
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:23

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 140 del 20 giugno 2003
  • art. 110, comma 5, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941

Parametri

Massime

Massima n. 28789

La pronuncia riguarda esclusivamente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 110, quinto comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, restando riservata a separata decisione la decisione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 20 giugno 2003, n. 140, sollevata con la stessa ordinanza.

Massima n. 28790

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 110, quinto comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sollevata in riferimento agli artt. 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, in caso di applicazione di magistrati ad uffici giudicanti, non consente una proroga o comunque una sospensione del termine di durata dell’applicazione qualora questa sia stata disposta per consentire la partecipazione del magistrato ad un dibattimento poi sospeso 'ex lege'. Invero, posto che il potere del giudice di sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale è limitato a quelle norme delle quali il giudice stesso deve fare applicazione nel giudizio 'a quo', nella specie il rimettente non è chiamato ad assumere alcuna decisione che comporti applicazione della norma impugnata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separata decisione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), sollevata dal Tribunale di Milano, con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 110, comma quinto, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2004.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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