Corte costituzionale
Ordinanza n. 23/2004
Corte cost., ord. 20 gennaio 2004, n. 23
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 23/2004
- Data di deposito
- 20 gennaio 2004
- Data di decisione
- 13 gennaio 2004
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:23
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 140 del 20 giugno 2003
- art. 110, comma 5, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
Parametri
- art. 97, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 28789
La pronuncia riguarda esclusivamente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 110, quinto comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, restando riservata a separata decisione la decisione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 20 giugno 2003, n. 140, sollevata con la stessa ordinanza.
Massima n. 28790
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 110, quinto comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sollevata in riferimento agli artt. 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, in caso di applicazione di magistrati ad uffici giudicanti, non consente una proroga o comunque una sospensione del termine di durata dell’applicazione qualora questa sia stata disposta per consentire la partecipazione del magistrato ad un dibattimento poi sospeso 'ex lege'. Invero, posto che il potere del giudice di sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale è limitato a quelle norme delle quali il giudice stesso deve fare applicazione nel giudizio 'a quo', nella specie il rimettente non è chiamato ad assumere alcuna decisione che comporti applicazione della norma impugnata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separata decisione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), sollevata dal Tribunale di Milano, con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 110, comma quinto, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2004.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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