Corte costituzionale
Ordinanza n. 213/2004
Corte cost., ord. 6 luglio 2004, n. 213
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 213/2004
- Data di deposito
- 6 luglio 2004
- Data di decisione
- 5 luglio 2004
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:213
Norme oggetto del giudizio
- art. 163, bis introdotto, codice di procedura penale 1988 (disp. att.)
- art. 217, decreto legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998
Parametri
Massime
Massima n. 28610
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 163-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, introdotto dall’art. 217 del decreto legislativo n. 51 del 1998, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 25, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l’inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione, tra sede principale e sezioni distaccate o tra diverse sezioni distaccate, dei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica, possa essere rilevata anche dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, qualora la erronea indicazione del 'locus commissi delicti' emerga solo nel corso dell’istruttoria dibattimentale. La questione di legittimità costituzionale, infatti, difetta del carattere della pregiudizialità, in quanto il rimettente, nel trasmettere gli atti del procedimento al Presidente del Tribunale, come previsto dal comma 2 della disposizione impugnata, ha esaurito la fase di sua competenza nel sub-procedimento in esame e si è, quindi, precluso la possibilità di sollevare la questione stessa. – Sul difetto di pregiudizialità delle questioni che hanno ad oggetto una norma di cui il rimettente ha fatto applicazione nel giudizio 'a quo', v. le richiamate ordinanze n. 331/2002, n. 264/1998, n. 67/1998 e n. 300/1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 163-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall'art. 217 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), sollevata dal Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale, in riferimento agli articoli 3 e 25, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2004.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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