Corte costituzionale
Ordinanza n. 209/2004
Corte cost., ord. 6 luglio 2004, n. 209
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 209/2004
- Data di deposito
- 6 luglio 2004
- Data di decisione
- 5 luglio 2004
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:209
Norme oggetto del giudizio
- art. 268, comma 3, codice di procedura penale 1930
- art. 271, comma 1, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 28605
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 268, comma 3, e 271, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, nella parte in cui prevedono, rispettivamente, che il pubblico ministero possa disporre, con provvedimento motivato, che le operazioni di intercettazione siano compiute mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria unicamente quando gli impianti installati nella procura della Repubblica risultino insufficienti o inidonei ed esistano eccezionali ragioni di urgenza, e che i risultati delle intercettazioni operate in difformità da tali prescrizioni siano da considerare inutilizzabili. Analoghe questioni di legittimità costituzionale, infatti, sono state dichiarate manifestamente infondate con le ordinanze n. 259 del 2001 e n. 304 del 2000, che hanno sottolineato come alle norme impugnate sia sottesa l'esigenza di garantire, anche da un punto di vista tecnico e non solo giuridico, la segretezza e la libertà delle comunicazioni; né il presunto carattere ‘anacronistico’ impresso a tali regole di cautela dall’evoluzione delle modalità tecniche di esecuzione delle intercettazioni – prospettato dal rimettente quale argomento nuovo rispetto a quelli già esaminati – legittimerebbe la Corte costituzionale a compiere un loro eventuale adeguamento, trattandosi, al contrario, di valutazione istituzionalmente rimessa al legislatore.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 268, comma 3, e 271, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2004.
Il Cancelliere
F.to MELATTI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze