Corte costituzionale
Ordinanza n. 187/2004
Corte cost., ord. 24 giugno 2004, n. 187
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 187/2004
- Data di deposito
- 24 giugno 2004
- Data di decisione
- 21 giugno 2004
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:187
Norme oggetto del giudizio
- art. 29, comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 29, comma 1, lettera b-bis) come modificato, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 23, comma 1, legge n. 189 del 30 luglio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 28540
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 1, lettere b) e b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall’art. 23, comma 1, della legge n. 189 del 2002, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, 29 e 30 della Costituzione, nella parte in cui prevede il ricongiungimento familiare coi figli maggiorenni nel solo caso in cui essi non possano provvedere al loro sostentamento a causa di uno stato di salute che comporti una invalidità totale. Il rimettente, infatti, oltre a non esprimere in modo univoco quale sia l’intervento richiesto alla Corte, non descrive in modo sufficiente la fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio ed omette, in particolare, di dare conto di alcuni punti essenziali, quali la ricorrenza nel caso di specie di tutte le condizioni richieste dall’art. 28 del d.lgs. n. 286 del 1998 per ottenere il ricongiungimento familiare, non consentendo quindi alla Corte di valutare la rilevanza della questione nel giudizio 'a quo'. – Sulla inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con ordinanze prive di motivazione sulla rilevanza ovvero che contengano una insufficiente descrizione della fattispecie concreta, tale da non consentire un'adeguata valutazione della rilevanza, cfr. ordinanze, citate, n. 141/2003 e n. 526/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettere b) e b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 23, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione ed asilo), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, 29 e 30 della Costituzione, dal Tribunale di Trento, sezione distaccata di Borgo Valsugana, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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