Corte costituzionale
Ordinanza n. 181/2004
Corte cost., ord. 22 giugno 2004, n. 181
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 181/2004
- Data di deposito
- 22 giugno 2004
- Data di decisione
- 10 giugno 2004
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:181
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 28531
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare per il giudice che, quale componente del tribunale del riesame, abbia concorso a pronunciare ordinanza di annullamento di un decreto di sequestro preventivo per mancanza del 'fumus commissi delicti'. Infatti, anche nel caso in cui una valutazione di merito tale da risultare pregiudicante rispetto ad una successiva fase di "giudizio" non è di norma imposta dal tipo di atto compiuto dal giudice – come affermato dalla sentenza n. 66 del 1997 per il caso di adozione o conferma di un provvedimento di sequestro preventivo –, un'eventuale valutazione sul merito dell'accusa compiuto in tale sede, all'interno dello stesso procedimento, deve essere accertato in concreto e devono in tal caso trovare applicazione, ove ne sussistano i presupposti, gli istituti dell'astensione o della ricusazione, posto che, alla luce della sentenza n. 113 del 2000, deve ritenersi, ai fini dell'obbligo di astensione, che le gravi ragioni di convenienza di cui all'art. 36, comma 1, lettera h), cod. proc. pen. riguardino non soltanto 'situazioni private del giudice', ma anche l'attività giurisdizionale comunque svolta in precedenza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Savona, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta il 10 giugno 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 giugno 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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