Corte costituzionale
Ordinanza n. 159/2004
Corte cost., ord. 28 maggio 2004, n. 159
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 159/2004
- Data di deposito
- 28 maggio 2004
- Data di decisione
- 24 maggio 2004
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:159
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 28486
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, nella parte in cui – nonostante l’art. 2, comma 1, lettera mm), della legge delega n. 85 del 2001 avesse previsto l’eliminazione della sanzione accessoria del fermo del veicolo da parte del legislatore delegato – prevede, per la fattispecie di guida con patente scaduta di validità, la sanzione accessoria del fermo del veicolo per un periodo di due mesi. Il rimettente, infatti, ha errato nella individuazione della norma da censurare, in quanto egli avrebbe dovuto impugnare, per contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione, non l’art. 126, comma 7, del d.lgs. n. 285 del 1992, rimasto inalterato, ma il d.lgs. n. 9 del 2002, nella parte in cui non avrebbe previsto la soppressione della sanzione accessoria del fermo del veicolo. – Sul fatto che gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. reggono soltanto i rapporti tra legge delegante e decreto legislativo delegato, onde non è ammissibile assumerli quali parametri di una questione di costituzionalità che abbia ad oggetto una norma contenuta in un atto (legislativo) estraneo a quei rapporti, v. la richiamata sentenza n. 218/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal Giudice di pace di Vignola con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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