Corte costituzionale

Ordinanza n. 159/2004

Corte cost., ord. 28 maggio 2004, n. 159

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
159/2004
Data di deposito
28 maggio 2004
Data di decisione
24 maggio 2004
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:159

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28486

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, nella parte in cui – nonostante l’art. 2, comma 1, lettera mm), della legge delega n. 85 del 2001 avesse previsto l’eliminazione della sanzione accessoria del fermo del veicolo da parte del legislatore delegato – prevede, per la fattispecie di guida con patente scaduta di validità, la sanzione accessoria del fermo del veicolo per un periodo di due mesi. Il rimettente, infatti, ha errato nella individuazione della norma da censurare, in quanto egli avrebbe dovuto impugnare, per contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione, non l’art. 126, comma 7, del d.lgs. n. 285 del 1992, rimasto inalterato, ma il d.lgs. n. 9 del 2002, nella parte in cui non avrebbe previsto la soppressione della sanzione accessoria del fermo del veicolo. – Sul fatto che gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. reggono soltanto i rapporti tra legge delegante e decreto legislativo delegato, onde non è ammissibile assumerli quali parametri di una questione di costituzionalità che abbia ad oggetto una norma contenuta in un atto (legislativo) estraneo a quei rapporti, v. la richiamata sentenza n. 218/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal Giudice di pace di Vignola con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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