Corte costituzionale
Ordinanza n. 158/2004
Corte cost., ord. 28 maggio 2004, n. 158
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 158/2004
- Data di deposito
- 28 maggio 2004
- Data di decisione
- 24 maggio 2004
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:158
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 10, legge n. 110 del 18 aprile 1975
Parametri
Massime
Massima n. 28485
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, decimo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, in quanto punisce con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 206 a euro 1.032 l’inosservanza dei divieti e degli obblighi stabiliti dal sesto, ottavo e nono comma del medesimo articolo in materia di collezione di armi. Invero, se da un lato il significativo divario tra il minimo ed il massimo edittale della pena prevista dalla norma impugnata rende il trattamento punitivo ampiamente flessibile, in rapporto all’esigenza di adeguamento al differente disvalore delle singole infrazioni che rientrano nel campo di applicazione della norma stessa, dall'altro lato, poi, non appare manifestamente irragionevole la scelta legislativa di punire in modo più severo il reato di detenzione di munizioni relative alle armi da collezione, rispetto all’ipotesi generale della detenzione abusiva di munizioni, di cui all’art. 697 cod. pen., nonché a quella della detenzione di munizioni da guerra (art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895), allorché ricorra la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità, di cui all’art. 5 della medesima legge n. 895 del 1967, posto che la condotta di chi detiene munizioni avendo la contestuale disponibilità di una pluralità di armi – che è autorizzato a detenere ma non ad usare – crea una situazione di maggior pericolo ed allarme sociale rispetto a quella ingenerata da chi detiene illecitamente soltanto delle munizioni. – Sulla discrezionalità legislativa, censurabile solo in caso di manifesta irragionevolezza, in materia di configurazione delle singole ipotesi criminose e di determinazione della pena per ciascuna di esse, v., tra le tante, le richiamate ordinanze n. 177/2003, n. 110/2002 e n. 144/2001. – Sull'ammissibilità della scelta legislativa di includere in una medesima previsione punitiva una pluralità di fattispecie diverse per struttura e disvalore, restando in tal caso affidato al giudice il compito di far emergere la differenza tra le varie ipotesi criminose, tramite la graduazione della pena da irrogare in concreto nell’ambito della cornice edittale, v. le richiamate sentenza n. 285/1991 e ordinanza n. 145/1998. – Sul fatto che la detenzione di armi per finalità di collezione si caratterizza per il divieto di uso delle armi stesse da parte del detentore v. la richiamata sentenza n. 68/1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, decimo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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