Corte costituzionale
Ordinanza n. 145/2004
Corte cost., ord. 14 maggio 2004, n. 145
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 145/2004
- Data di deposito
- 14 maggio 2004
- Data di decisione
- 10 maggio 2004
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:145
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge della Regione siciliana n. 41 del 12 novembre 1996
- art. 12, legge della Regione siciliana n. 19 del 20 giugno 1997
- legge n. 816 del 27 dicembre 1985
- legge della Regione siciliana n. 31 del 24 giugno 1986
Parametri
Massime
Massima n. 28465
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dell’art. 3 della legge della Regione Siciliana 12 novembre 1996, n. 41 e dell’art. 12 della legge della Regione Siciliana 20 giugno 1997, n. 19. Infatti, il riferimento fatto, circa l’estensione del beneficio del raddoppio della indennità, dall’art. 3 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 ai soli sindaci dei Comuni con più di 10.000 abitanti (mentre gli assessori sono contemplati dall’art. 5 della stessa legge), consente di interpretare la disposizione dell’art. 3 della legge regionale n. 41 del 1996 nel senso che l’estensione del beneficio del raddoppio dell’indennità sia riferito ai soli sindaci. Deve considerarsi, peraltro, non irragionevole, poiché basato sul criterio della differenziazione delle indennità in rapporto alla dimensione demografica del Comune, la scelta del mancato riconoscimento del beneficio in questione agli assessori di tutti i Comuni con meno di 50.000 abitanti. Anche l’art. 12 censurato va inteso nel senso che esso rende possibile, in Sicilia, la corresponsione dell’indennità - non del beneficio del raddoppio di tale indennità - anche agli assessori dei Comuni più piccoli, esclusi in base alla legge statale. La Corte d’altro canto, ha nondimeno rilevato che i principi costituzionali garantiscono il diritto di chi è chiamato a funzioni pubbliche di “disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro”, restando affidato al legislatore di stabilire se il tempo impiegato debba essere o meno compensato e in quale misura e se ciò debba avvenire a carico del datore di lavoro ovvero della collettività”. - V. sentenze citate nn. 52/1997 e 35/1981.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Siciliana 12 novembre 1996, n. 41 (Disposizioni in materia di permessi, indennità ed incarichi negli enti locali. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti le elezioni di organi degli enti locali, il Comitato regionale di controllo, il personale dell'Amministrazione regionale e degli enti locali. Abrogazione di norme), e dell'art. 12 della legge della Regione Siciliana 20 giugno 1997, n. 19 (Criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22. Funzionamento della Commissione paritetica - articolo 43 dello Statuto Siciliano -. Prima applicazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Disposizioni in materia di indennità e permessi negli enti locali. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione, dal Tribunale di Termini Imerese con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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