Corte costituzionale
Ordinanza n. 143/2004
Corte cost., ord. 14 maggio 2004, n. 143
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 143/2004
- Data di deposito
- 14 maggio 2004
- Data di decisione
- 10 maggio 2004
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:143
Norme oggetto del giudizio
- art. 38, comma 7, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
- art. 38, comma 8, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
Parametri
Massime
Massima n. 28463
Manifesta inammissibilità, per carente motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui – prevedendo che nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell’INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell’indebito solo nel caso in cui i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l’anno 2000 di importo pari o inferiore a euro 8.263,31 – consente, negli altri casi, la ripetizione (seppur non integrale, ma nei limiti di tre quarti dell’importo riscosso) di prestazioni previdenziali percepite in buona fede che, secondo la precedente disciplina vigente al momento della loro percezione, non sarebbero state ripetibili. Infatti la questione viene sollevata dagli stessi rimettenti cui, con ordinanza n. 249 del 2002, erano stati restituiti gli atti relativi ad analoga questione avente ad oggetto l’art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996 per un riesame della rilevanza alla luce della sopravvenuta legge n. 448 del 2001, il cui art. 38, commi 7 e 8, risulta ora impugnato senza tuttavia che gli stessi rimettenti motivino in modo sufficiente circa il rapporto tra tali due disposizioni, onde negare ogni residuale operatività sui rapporti pregressi oggetto di controversia nel giudizio 'a quo' dell’art. 1, commi 260 e 261, citato, a seguito dell’eventuale caducazione delle norme da essi impugnate. – V. la citata ordinanza di restituzione degli atti relativa ad analoga questione, n. 249/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Viterbo e dal Tribunale di Macerata con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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