Corte costituzionale
Ordinanza n. 142/2004
Corte cost., ord. 14 maggio 2004, n. 142
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 142/2004
- Data di deposito
- 14 maggio 2004
- Data di decisione
- 10 maggio 2004
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:142
Norme oggetto del giudizio
- art. 56, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 57, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 25, decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998
- art. 43, comma 1, decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998
Parametri
Massime
Massima n. 28462
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 56 e 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e degli artt. 25 e 43, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui escludono il diritto del dipendente di una pubblica amministrazione a ricevere le differenze di retribuzione tra quanto gli spetta per le mansioni effettivamente svolte, superiori a quelle proprie della qualifica attribuitagli, e ciò che in riferimento a quest’ultima gli viene corrisposto. Il rimettente, infatti, oltre a non enunciare l'esistenza di un univoco indirizzo giurisprudenziale, tale da assurgere al rango di “diritto vivente”, muove da una premessa interpretativa che mostra di non condividere, e pur palesando chiaramente quale sia l'interpretazione della norma censurata che reputa maggiormente conforme al dettato costituzionale, si risolve, nonostante ciò, a proporre la questione, sì da utilizzare il giudizio di costituzionalità allo scopo di ottenere un avallo dell'opzione interpretativa ritenuta preferibile e, dunque, per un fine estraneo a detto giudizio. – Sulle questioni formulate allo scopo di conseguire un avallo sul piano interpretativo, v. citate ordinanze n. 92/2004, n. 289/2003, n. 442/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 56 e 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e degli artt. 25 e 43, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Perugia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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