Corte costituzionale

Ordinanza n. 142/2004

Corte cost., ord. 14 maggio 2004, n. 142

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
142/2004
Data di deposito
14 maggio 2004
Data di decisione
10 maggio 2004
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:142

Norme oggetto del giudizio

  • art. 56, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
  • art. 57, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
  • art. 25, decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998
  • art. 43, comma 1, decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998

Parametri

Massime

Massima n. 28462

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 56 e 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e degli artt. 25 e 43, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui escludono il diritto del dipendente di una pubblica amministrazione a ricevere le differenze di retribuzione tra quanto gli spetta per le mansioni effettivamente svolte, superiori a quelle proprie della qualifica attribuitagli, e ciò che in riferimento a quest’ultima gli viene corrisposto. Il rimettente, infatti, oltre a non enunciare l'esistenza di un univoco indirizzo giurisprudenziale, tale da assurgere al rango di “diritto vivente”, muove da una premessa interpretativa che mostra di non condividere, e pur palesando chiaramente quale sia l'interpretazione della norma censurata che reputa maggiormente conforme al dettato costituzionale, si risolve, nonostante ciò, a proporre la questione, sì da utilizzare il giudizio di costituzionalità allo scopo di ottenere un avallo dell'opzione interpretativa ritenuta preferibile e, dunque, per un fine estraneo a detto giudizio. – Sulle questioni formulate allo scopo di conseguire un avallo sul piano interpretativo, v. citate ordinanze n. 92/2004, n. 289/2003, n. 442/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 56 e 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e degli artt. 25 e 43, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Perugia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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