Corte costituzionale

Ordinanza n. 138/2004

Corte cost., ord. 7 maggio 2004, n. 138

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
138/2004
Data di deposito
7 maggio 2004
Data di decisione
29 aprile 2004
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:138

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28458

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 411 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice, in sede di decisione sulla richiesta di archiviazione, di tener conto delle circostanze attenuanti generiche e di effettuare il giudizio di comparazione tra circostanze di cui all’art. 69 cod. pen., per desumerne l’intervenuta prescrizione del reato. La soluzione normativa censurata, infatti, si presenta coerente con la natura interlocutoria e sommaria della decisione che il giudice è chiamato ad assumere in tema di archiviazione, essendo questa caratterizzata dal mero controllo di legalità sull’esercizio dell’azione penale e non già finalizzata ad un accertamento sul merito dell’imputazione, con la conseguenza che appare esclusa in tale sede la possibilità per il giudice di compiere apprezzamenti – quali sono tipicamente quelli relativi alla concessione delle attenuanti generiche ed alla comparazione tra circostanze di segno opposto – che presuppongono una valutazione contenutistica sulle caratteristiche oggettive e soggettive del fatto criminoso e sulla personalità del suo autore. – Sulla natura interlocutoria e sommaria della decisione in tema di archiviazione, in quanto finalizzata ad un semplice controllo di legalità sull’esercizio dell’azione penale e non già ad un accertamento sul merito dell’imputazione, v. le richiamate sentenze n. 319 e n. 134/1993, e ordinanze n. 53/2003, n. 59/2001, n. 153/1999, n. 150/1998.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 411 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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