Corte costituzionale
Ordinanza n. 138/2004
Corte cost., ord. 7 maggio 2004, n. 138
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 138/2004
- Data di deposito
- 7 maggio 2004
- Data di decisione
- 29 aprile 2004
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:138
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 28458
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 411 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice, in sede di decisione sulla richiesta di archiviazione, di tener conto delle circostanze attenuanti generiche e di effettuare il giudizio di comparazione tra circostanze di cui all’art. 69 cod. pen., per desumerne l’intervenuta prescrizione del reato. La soluzione normativa censurata, infatti, si presenta coerente con la natura interlocutoria e sommaria della decisione che il giudice è chiamato ad assumere in tema di archiviazione, essendo questa caratterizzata dal mero controllo di legalità sull’esercizio dell’azione penale e non già finalizzata ad un accertamento sul merito dell’imputazione, con la conseguenza che appare esclusa in tale sede la possibilità per il giudice di compiere apprezzamenti – quali sono tipicamente quelli relativi alla concessione delle attenuanti generiche ed alla comparazione tra circostanze di segno opposto – che presuppongono una valutazione contenutistica sulle caratteristiche oggettive e soggettive del fatto criminoso e sulla personalità del suo autore. – Sulla natura interlocutoria e sommaria della decisione in tema di archiviazione, in quanto finalizzata ad un semplice controllo di legalità sull’esercizio dell’azione penale e non già ad un accertamento sul merito dell’imputazione, v. le richiamate sentenze n. 319 e n. 134/1993, e ordinanze n. 53/2003, n. 59/2001, n. 153/1999, n. 150/1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 411 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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