Corte costituzionale
Ordinanza n. 133/2004
Corte cost., ord. 28 aprile 2004, n. 133
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 133/2004
- Data di deposito
- 28 aprile 2004
- Data di decisione
- 26 aprile 2004
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:133
Norme oggetto del giudizio
- art. 104, regio decreto n. 1669 del 14 dicembre 1933
- art. 20, decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 28449
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 24 della Costituzione, degli artt. 104 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 e art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, nella parte in cui tali norme subordinano l’acquisizione, nella cambiale, della qualità di titolo esecutivo alla condizione che la stessa sia stata regolarmente bollata sin dall’origine. Non sussiste, infatti, alcun irragionevole ostacolo a che il creditore cambiario possa esercitare, anche in assenza di quella osservanza, “i diritti cambiari inerenti al titolo” ovvero possa adire il giudice in via monitoria o in via di cognizione ordinaria, incidendo, le norme censurate, soltanto sulla idoneità, da parte della cambiale, di acquisire la qualità di titolo esecutivo di origine e natura stragiudiziale.
Massima n. 28450
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, degli artt. 104 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 e art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, nella parte in cui tali norme subordinano l’acquisizione, nella cambiale, della qualità di titolo esecutivo alla condizione che la stessa sia stata regolarmente bollata sin dall’origine. Il rimettente, infatti, riferisce in maniera incongrua la denunciata disparità di trattamento tra abbienti e non, al solo momento dell’emissione della cambiale, posto che lamenta che sia penalizzato chi non è in grado di eseguire il pagamento degli oneri fiscali nei tempi prescritti dalla legge.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 104 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 (Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario), e 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Avellino con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle medesime norme, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dallo stesso Tribunale con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 aprile 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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