Corte costituzionale

Ordinanza n. 133/2004

Corte cost., ord. 28 aprile 2004, n. 133

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
133/2004
Data di deposito
28 aprile 2004
Data di decisione
26 aprile 2004
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:133

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28449

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 24 della Costituzione, degli artt. 104 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 e art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, nella parte in cui tali norme subordinano l’acquisizione, nella cambiale, della qualità di titolo esecutivo alla condizione che la stessa sia stata regolarmente bollata sin dall’origine. Non sussiste, infatti, alcun irragionevole ostacolo a che il creditore cambiario possa esercitare, anche in assenza di quella osservanza, “i diritti cambiari inerenti al titolo” ovvero possa adire il giudice in via monitoria o in via di cognizione ordinaria, incidendo, le norme censurate, soltanto sulla idoneità, da parte della cambiale, di acquisire la qualità di titolo esecutivo di origine e natura stragiudiziale.

Massima n. 28450

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, degli artt. 104 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 e art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, nella parte in cui tali norme subordinano l’acquisizione, nella cambiale, della qualità di titolo esecutivo alla condizione che la stessa sia stata regolarmente bollata sin dall’origine. Il rimettente, infatti, riferisce in maniera incongrua la denunciata disparità di trattamento tra abbienti e non, al solo momento dell’emissione della cambiale, posto che lamenta che sia penalizzato chi non è in grado di eseguire il pagamento degli oneri fiscali nei tempi prescritti dalla legge.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 104 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 (Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario), e 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Avellino con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle medesime norme, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dallo stesso Tribunale con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 aprile 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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