Corte costituzionale
Ordinanza n. 122/2004
Corte cost., ord. 20 aprile 2004, n. 122
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 122/2004
- Data di deposito
- 20 aprile 2004
- Data di decisione
- 7 aprile 2004
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:122
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 10 del 29 agosto 1976
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 52, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 129, Costituzione
- art. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 72, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 473 del 28 marzo 1975
Massime
Massima n. 28439
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige 29 agosto 1976, n. 10, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41, 52, 119 e 129 della Costituzione, agli artt. 5 e 72 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché all'art. 3 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473. L'ordinanza di rimessione, infatti, difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza della questione, che peraltro non risulta neppure chiaramente definita. – In tema di carenza di motivazione delle ordinanze di rimessione, citate, in termini, le ordinanze n. 320 e n. 231/2003, n. 461/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige 29 agosto 1976, n. 10 (Disciplina dell'imposta di soggiorno) e successive modificazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41, 52, 119 e 129 della Costituzione, agli artt. 5 e 72 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché all'art. 3 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473, dal Tribunale di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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