Corte costituzionale

Ordinanza n. 121/2004

Corte cost., ord. 20 aprile 2004, n. 121

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
121/2004
Data di deposito
20 aprile 2004
Data di decisione
7 aprile 2004
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:121

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28434

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 307 e 384 cod. pen., nella parte in cui “non includono nella nozione di prossimi congiunti anche il convivente ‘more uxorio’, oltre il coniuge, finanche separato di fatto o legalmente”, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Infatti, la Corte, nel dichiarare in parte infondata e in parte inammissibile analoga questione, ha ribadito l’esistenza, nell’ordinamento, di ragioni costituzionali che giustificano un differente trattamento normativo tra i due casi, trovando il rapporto coniugale tutela diretta nell’art. 29 della Costituzione, mentre il rapporto di fatto fruisce della tutela apprestata dall’art. 2 della Costituzione ai diritti inviolabili dell’uomo nelle formazioni sociali, con la conseguenza che ogni intervento diretto a rendere una identità di disciplina rientra nella sfera di discrezionalità del legislatore. - V. sentenze citate n. 8/1996 e 416/1996.

Massima n. 28435

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 307 e 384 del codice penale, sollevata in riferimento all’art. 2 della Costituzione, in quanto la difforme considerazione costituzionale dei due casi, cioè del rapporto di convivenza e di quello di coniugio, portano ad escludere che si possa configurare come costituzionalmente necessaria una tutela del rapporto di convivenza che conduca ad una identità delle due posizioni. - V. sentenza citata n. 8/1996.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 307 e 384 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria con l'ordinanza in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 307 e 384 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 2 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente e Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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