Corte costituzionale
Ordinanza n. 121/2004
Corte cost., ord. 20 aprile 2004, n. 121
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 121/2004
- Data di deposito
- 20 aprile 2004
- Data di decisione
- 7 aprile 2004
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:121
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 28434
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 307 e 384 cod. pen., nella parte in cui “non includono nella nozione di prossimi congiunti anche il convivente ‘more uxorio’, oltre il coniuge, finanche separato di fatto o legalmente”, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Infatti, la Corte, nel dichiarare in parte infondata e in parte inammissibile analoga questione, ha ribadito l’esistenza, nell’ordinamento, di ragioni costituzionali che giustificano un differente trattamento normativo tra i due casi, trovando il rapporto coniugale tutela diretta nell’art. 29 della Costituzione, mentre il rapporto di fatto fruisce della tutela apprestata dall’art. 2 della Costituzione ai diritti inviolabili dell’uomo nelle formazioni sociali, con la conseguenza che ogni intervento diretto a rendere una identità di disciplina rientra nella sfera di discrezionalità del legislatore. - V. sentenze citate n. 8/1996 e 416/1996.
Massima n. 28435
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 307 e 384 del codice penale, sollevata in riferimento all’art. 2 della Costituzione, in quanto la difforme considerazione costituzionale dei due casi, cioè del rapporto di convivenza e di quello di coniugio, portano ad escludere che si possa configurare come costituzionalmente necessaria una tutela del rapporto di convivenza che conduca ad una identità delle due posizioni. - V. sentenza citata n. 8/1996.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 307 e 384 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria con l'ordinanza in epigrafe;
2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 307 e 384 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 2 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente e Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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