Corte costituzionale
Ordinanza n. 109/2004
Corte cost., ord. 2 aprile 2004, n. 109
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 109/2004
- Data di deposito
- 2 aprile 2004
- Data di decisione
- 24 marzo 2004
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:109
Norme oggetto del giudizio
- art. 1193, comma 1, nel testo modificato, codice della navigazione
- art. 14, comma 2, lettera a), decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999
Parametri
Massime
Massima n. 28420
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1193, primo comma, del codice della navigazione, come modificato dall’art. 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 507 del 1999, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per la eccessiva onerosità della sanzione da esso prevista sia sotto il profilo della sua irragionevolezza, per mancata proporzione della sanzione minima rispetto alla effettiva gravità della violazione commessa, sia sotto quello della disparità di trattamento con quanto previsto, in misura meno grave, per la medesima violazione allorquando sia commessa con imbarcazioni da diporto. Ed invero, mentre da un lato non appare manifestamente irragionevole l'entità della sanzione prevista dalla norma impugnata, posto che l'ampiezza della “forbice” tra minimo e massimo edittale esclude un’irrazionalità della previsione, e viceversa consente l’applicazione di una sanzione amministrativa concretamente determinabile in rapporto alla gravità della violazione, differenziandola a seconda che sia commessa dai comandanti di navi minori o di navi maggiori, dall'altro lato non può neppure affermarsi una disparità di trattamento con quanto previsto per le imbarcazioni da diporto, stante la sostanziale eterogeneità delle situazioni poste a confronto – resa evidente dal carattere di sistema a sé stante delle norme del codice della navigazione rispetto alla natura speciale delle norme sulla navigazione da diporto – e, dunque, l’inidoneità del 'tertium comparationis' a fungere da termine di riferimento onde verificare la pretesa lesione del principio di uguaglianza. – Sulla ragionevolezza dell'entità della sanzione prevista dalla norma impugnata prima della depenalizzazione intervenuta con legge n. 507/1999, v. la richiamata sentenza n. 36/1973. – Sui limiti che incontra il sindacato di costituzionalità in materia di congruità delle sanzioni v. da ultimo le richiamate ordinanze n. 110 e 323/2002, e n. 172/2003. – Sulla disomogeneità della navigazione professionale rispetto a quella diportistica ai fini di un loro eventuale raffronto v. per tutte la richiamata ordinanza n. 297/1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1193, primo comma, del codice della navigazione (nel testo modificato dall'art. 14, comma 2, lettera a, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Taranto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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