Corte costituzionale
Ordinanza n. 100/2004
Corte cost., ord. 18 marzo 2004, n. 100
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 100/2004
- Data di deposito
- 18 marzo 2004
- Data di decisione
- 10 marzo 2004
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:100
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, comma 4, legge n. 223 del 23 luglio 1991
- art. 22, comma 7, legge n. 223 del 23 luglio 1991
Parametri
Massime
Massima n. 28410
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione: a) dell’art. 16, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella parte in cui non consente di percepire il trattamento di mobilità ai lavoratori licenziati prima dell’entrata in vigore della legge n. 223 del 1991 (11 agosto 1991), ma per i quali l’effetto risolutivo del rapporto si è verificato solo in epoca successiva; b) dell’art. 22, comma 7, della stessa legge, nella parte in cui attribuisce il diritto all’indennità di mobilità solo ai lavoratori che, alla data predetta, già godevano della disoccupazione speciale e non anche a coloro che non ne usufruivano per essere il loro licenziamento (già intimato) non ancora produttivo di effetti alla data dell’11 agosto 1991. Da quanto emerge dalle stesse allegazioni dei fatti di causa contenute nell'ordinanza di rimessione, infatti, il giudice 'a quo' ha costruito le questioni di legittimità costituzionale non sull’interpretazione della legge nella sua astrattezza, bensì sulle evenienze, da lui stesso ritenute patologiche, del concreto giudizio devolutogli, con le preclusioni verificatesi in grado di appello.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, comma 4, e 22, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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