Corte costituzionale

Ordinanza n. 100/2004

Corte cost., ord. 18 marzo 2004, n. 100

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
100/2004
Data di deposito
18 marzo 2004
Data di decisione
10 marzo 2004
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:100

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, comma 4, legge n. 223 del 23 luglio 1991
  • art. 22, comma 7, legge n. 223 del 23 luglio 1991

Parametri

Massime

Massima n. 28410

Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione: a) dell’art. 16, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella parte in cui non consente di percepire il trattamento di mobilità ai lavoratori licenziati prima dell’entrata in vigore della legge n. 223 del 1991 (11 agosto 1991), ma per i quali l’effetto risolutivo del rapporto si è verificato solo in epoca successiva; b) dell’art. 22, comma 7, della stessa legge, nella parte in cui attribuisce il diritto all’indennità di mobilità solo ai lavoratori che, alla data predetta, già godevano della disoccupazione speciale e non anche a coloro che non ne usufruivano per essere il loro licenziamento (già intimato) non ancora produttivo di effetti alla data dell’11 agosto 1991. Da quanto emerge dalle stesse allegazioni dei fatti di causa contenute nell'ordinanza di rimessione, infatti, il giudice 'a quo' ha costruito le questioni di legittimità costituzionale non sull’interpretazione della legge nella sua astrattezza, bensì sulle evenienze, da lui stesso ritenute patologiche, del concreto giudizio devolutogli, con le preclusioni verificatesi in grado di appello.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, comma 4, e 22, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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