Corte costituzionale
Sentenza n. 98/2003
Corte cost., sent. 28 marzo 2003, n. 98
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 98/2003
- Data di deposito
- 28 marzo 2003
- Data di decisione
- 26 marzo 2003
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:98
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 27647
Va rigettata l’eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, proposta in ragione dell’asserita contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza di rimessione: il rimettente, infatti, affermando la “condivisibilità” delle argomentazioni della parte, aderisce tuttavia in modo inequivoco ad un non implausibile e consolidato orientamento ermeneutico, senza evidentemente riferirsi alla possibilità di una diversa interpretazione, bensì alla sostanza delle critiche relative alla pretesa iniquità delle conseguenze che dalla disposizione censurata deriverebbero.
Massima n. 27648
La norma di cui all’art. 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 – censurata nella parte in cui individua come valore iniziale ai fini della determinazione della base imponibile dell’INVIM, per gli immobili esenti dall’INVIM decennale ai sensi dell’art. 25, secondo comma, lettera d), del medesimo d.P.R., quello della data di acquisto piuttosto che quello della data di scadenza dell’ultimo decennio di possesso – trova la sua principale giustificazione in una non irragionevole valutazione del legislatore circa l’insussistenza, riguardo agli immobili strumentali intestati a società, di un effettivo rischio di elusione dell’INVIM. Detta valutazione rende sufficiente l’assoggettamento di questi beni alla disciplina prevista per quelli appartenenti alle persone fisiche (prelievo all’atto del trasferimento volontario e non anche prelievo periodico decennale, come per gli immobili non strumentali appartenenti alle società), in ciò solo sostanziandosi l’esenzione riconosciuta dal predetto art. 25, secondo comma, lettera d). Nè può rilevare, in quanto circostanza di mero fatto, irrilevante in sede di giudizio di legittimità costituzionale, che l’ammontare dell’imposta applicata, appunto, secondo le modalità di cui all’art. 2 del d.P.R. n. 643 del 1972, possa poi risultare, a parità di ogni altra condizione, uguale o superiore alla somma dei prelievi decennali ex art. 3 del medesimo decreto. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, in quanto sarebbero sottoposte ad un trattamento fiscale sostanzialmente analogo situazioni non omogenee, quali sarebbero quelle del contribuente che perde il beneficio dell’esenzione dall’INVIM di cui in precedenza godeva e quella del contribuente che di tale beneficio, invece, non ha mai goduto.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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