Corte costituzionale
Sentenza n. 92/2003
Corte cost., sent. 28 marzo 2003, n. 92
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 92/2003
- Data di deposito
- 28 marzo 2003
- Data di decisione
- 26 marzo 2003
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:92
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge n. 388 del 23 dicembre 2000
- art. 23, legge n. 388 del 23 dicembre 2000
- art. 25, legge n. 388 del 23 dicembre 2000
- art. 67, legge n. 388 del 23 dicembre 2000
Parametri
- legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
- art. 3, Costituzione
- art. 81, comma 4, Costituzione
Massime
Massima n. 27604
La questione di cui al ricorso proposto dalla Regione siciliana contro alcune disposizioni della legge 23 dicembre 2000, n. 388 anteriormente all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 deve essere decisa avendo riguardo esclusivamente alle disposizioni costituzionali nel testo anteriore alla riforma. - In termini, citate le sentenze n. 422 e n. 376/2002.
Massima n. 27605
Le modifiche al denunciato art. 5 della legge n. 388 del 2000, apportate nelle more del giudizio costituzionale instaurato su ricorso della Regione Siciliana, non sono tali da far superare tutte le relative censure, mancando perciò lo spazio per una pronunzia preclusiva dell'esame nel merito. - In termini, citata la sentenza n. 1031/1988.
Massima n. 27606
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) – censurato in quanto lesivo del principio di autonomia finanziaria della Regione Siciliana – si risolve nell'ambito interno all'interpretazione della legge denunciata, la quale non prevede e non consente, essa stessa, l'attribuzione di entrate tributarie erariali in contrasto con le norme statutarie e di attuazione in materia finanziaria della Regione. La Regione, d'altra parte, non ha nulla da temere anche per il caso in cui, in sede di applicazione della normativa, dovessero in concreto rilevarsi riduzioni del gettito di sua spettanza, poiché, appunto, in tal caso potrà provvedersi attraverso le previste regolazioni contabili per far conseguire alla Regione quanto di pertinenza. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale proposta con ricorso della Regione Siciliana in riferimento all'art. 36 dello Statuto speciale della Regione Siciliana ed all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 nonché in relazione agli articoli 3 e 81, quarto comma, della Costituzione. - In tema di emersione di pagamenti di tributi già dovuti in base a previgenti disposizioni, citata la sentenza n. 198/1999. - In tema di "nuova entrata tributaria", menzionata la sentenza n. 49/1972. - Sulla esclusione delle attribuzioni allo Stato di entrate tributarie, in contrasto con le norme sull'autonomia finanziaria siciliana, citata la sentenza n. 430/1996. - In tema, menzionata la sentenza n. 138/1999.
Massima n. 27607
Il cosiddetto versamento unitario dei tributi, introdotto dal decreto legislativo n. 241 del 1997, comportando versamenti delle imposte e di altre somme allo Stato, alle Regioni ed agli enti previdenziali, con facoltà per tutti i contribuenti di operare la compensazione dei crediti, prevede una successiva attività tecnico-contabile, da parte di un'apposita struttura di gestione (Agenzia delle entrate), volta a ricondurre al lordo le somme riguardo alle quali il contribuente si sia avvalso della facoltà di compensazione, e a consentire, in tempi tecnici compatibili, le necessarie regolazioni finanziarie sulle contabilità di pertinenza, a copertura delle somme compensate dai singoli contribuenti. Né, quanto all'ipotesi di pregiudizi derivanti da possibili ritardi, può dirsi ravvisabile uno iato di significato apprezzabile fra minore entrata e riconoscimento della relativa spettanza regionale, ferma, comunque, la possibilità, prevista nelle leggi di bilancio per il 2001 e per il 2002 del ricorso a regolazioni contabili tra lo Stato e la Regione Siciliana. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 23 e 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) proposta con ricorso della Regione Siciliana in riferimento all'art. 36 dello Statuto speciale della Regione Siciliana ed all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 nonché in relazione agli articoli 3 e 81, quarto comma, della Costituzione in quanto lesivi del principio di autonomia finanziaria della Regione Siciliana. - Sul sistema dei "versamenti unitari", citata la sentenza n. 156/2002. - In riferimento al profilo del tempo della attribuzione delle somme spettanti, citata la sentenza n. 405/2000.
Massima n. 27608
La norma di cui all'art. 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel prevedere, tra l'altro, che all'attuazione del sistema della compartecipazione dei comuni all'IRPEF si provvede "in conformità alle disposizioni contenute" negli statuti regionali, "anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni e comuni", contiene una clausola di salvaguardia operante nel senso che detta regolazione dovrà essere effettuata in modo che non si determinino, comunque, effetti negativi o squilibri per la finanza regionale siciliana. La determinazione delle concrete modalità di attuazione del "sistema delle compartecipazioni", rimessa all'iniziativa dello Stato e della Regione Siciliana, dovrà, peraltro, ovviamente, svolgersi nel rispetto del principio di leale cooperazione. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, proposta con ricorso della Regione Siciliana in riferimento all'art. 36 dello Statuto speciale della Regione Siciliana ed all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 nonché in relazione agli articoli 3 e 81, quarto comma, della Costituzione in quanto la norma denunciata sarebbe lesiva del principio di autonomia finanziaria regionale e determinerebbe uno squilibrio dei conti pubblici della Regione, prefigurando una riduzione delle risorse di propria competenza per l'attuazione della compartecipazione dei comuni siciliani al gettito IRPEF senza indicare i mezzi con cui fare fronte al nuovo onere. - Sul complesso intreccio dei rapporti esistenti nella materia delle compartecipazioni, citata la sentenza n. 66/2001. - Sul principio di leale cooperazione, ricordata la sentenza n. 98/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, 23, 25 e 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, sollevate dalla Regione Siciliana, in relazione all'art. 36 dello statuto speciale della Regione Siciliana (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) e agli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione, con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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