Corte costituzionale

Sentenza n. 88/2003

Corte cost., sent. 27 marzo 2003, n. 88

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
88/2003
Data di deposito
27 marzo 2003
Data di decisione
13 marzo 2003
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:88

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Ministro della salute del 14 giugno 2002

Parametri

Massime

Massima n. 27641

Non spetta allo Stato determinare ulteriori limiti organizzativi e funzionali in materia di Sert-T (Servizi per le tossicodipendenze delle aziende sanitarie locali), con forme e modalità non riconducibili alla speciale procedura di determinazione dei livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario legislativamente stabilita, e di conseguenza - in accoglimento dei ricorsi proposti dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Emilia-Romagna - va annullato il decreto del Ministro della salute 14 giugno 2002, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in quanto tale atto - le cui disposizioni integrano e modificano il decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444 - non è stato adottato dall'organo previsto (Presidente del Consiglio dei ministri) e previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome; limitando con ciò l'autonomia organizzativa di Regioni e Province autonome in materia sanitaria, non può essere ritenuto espressivo del potere statale garantito dall'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. La pronuncia di merito assorbe la decisione sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato. - Sulla eccezionale compressione dell'autonomia regionale e provinciale, in relazione agli interessi sanitari connessi con il fenomeno della tossicodipendenza, sono citate le sentenze n. 1044/1988, n. 243/1987, n. 31/1983. - In relazione all'osservanza del principio di leale collaborazione, sono citate le sentenze n. 39/1984, n. 206/1985, n. 116/1994.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara che non spetta allo Stato determinare ulteriori limiti organizzativi e funzionali in materia di Sert.T, con forme e modalità non riconducibili alla speciale procedura di determinazione dei livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario legislativamente stabilita, e di conseguenza annulla il decreto ministeriale 14 giugno 2002, recante “Disposizioni di principio sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi per le tossicodipendenze delle aziende sanitarie locali - Sert.T, di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444”.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 marzo 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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