Corte costituzionale
Sentenza n. 88/2003
Corte cost., sent. 27 marzo 2003, n. 88
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 88/2003
- Data di deposito
- 27 marzo 2003
- Data di decisione
- 13 marzo 2003
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:88
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro della salute del 14 giugno 2002
Parametri
Massime
Massima n. 27641
Non spetta allo Stato determinare ulteriori limiti organizzativi e funzionali in materia di Sert-T (Servizi per le tossicodipendenze delle aziende sanitarie locali), con forme e modalità non riconducibili alla speciale procedura di determinazione dei livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario legislativamente stabilita, e di conseguenza - in accoglimento dei ricorsi proposti dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Emilia-Romagna - va annullato il decreto del Ministro della salute 14 giugno 2002, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in quanto tale atto - le cui disposizioni integrano e modificano il decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444 - non è stato adottato dall'organo previsto (Presidente del Consiglio dei ministri) e previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome; limitando con ciò l'autonomia organizzativa di Regioni e Province autonome in materia sanitaria, non può essere ritenuto espressivo del potere statale garantito dall'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. La pronuncia di merito assorbe la decisione sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato. - Sulla eccezionale compressione dell'autonomia regionale e provinciale, in relazione agli interessi sanitari connessi con il fenomeno della tossicodipendenza, sono citate le sentenze n. 1044/1988, n. 243/1987, n. 31/1983. - In relazione all'osservanza del principio di leale collaborazione, sono citate le sentenze n. 39/1984, n. 206/1985, n. 116/1994.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara che non spetta allo Stato determinare ulteriori limiti organizzativi e funzionali in materia di Sert.T, con forme e modalità non riconducibili alla speciale procedura di determinazione dei livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario legislativamente stabilita, e di conseguenza annulla il decreto ministeriale 14 giugno 2002, recante “Disposizioni di principio sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi per le tossicodipendenze delle aziende sanitarie locali - Sert.T, di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444”.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 marzo 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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