Corte costituzionale
Sentenza n. 71/2003
Corte cost., sent. 14 marzo 2003, n. 71
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 71/2003
- Data di deposito
- 14 marzo 2003
- Data di decisione
- 12 marzo 2003
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:71
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27618
In materia di limitazione della responsabilità del vettore marittimo, non sussiste disparità di trattamento fra le due situazioni - differenti anche quanto alla fonte della disciplina - del trasporto nazionale e del trasporto internazionale, in quanto: a) nel trasporto internazionale come quello interno, il limite di responsabilità non è eliso dalla colpa grave, bensì soltanto "da un atto o da una omissione del vettore che ha avuto luogo sia con l'intenzione di provocare un danno sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno probabilmente ne sarebbe risultato"; b) l'ammontare dei danni risarcibili, nel trasporto interno, è rimesso alla volontà dell'utente, il quale ha la facoltà di sostituire il limite risarcitorio legale previsto per la unità di carico, dichiarando, con effetto vincolante per il vettore, il valore della merce trasportata; c) il mancato aggiornamento dell'entità del limite legale di responsabilità non è censurabile per essere "l'entità del risarcimento in funzione del costo dell'operazione di trasporto", benché sia auspicabile un intervento del legislatore. - Sulla legittimità del limite di responsabilità del vettore marittimo, v. citata sentenza n. 401/1987; analogamente citata sentenza n. 64/1993 a proposito del trasporto terrestre. - Sul punto dell'aggiornamento dell'entità del limite di responsabilità, v. citata sentenza n. 401/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 423 del codice della navigazione sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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