Corte costituzionale

Sentenza n. 71/2003

Corte cost., sent. 14 marzo 2003, n. 71

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
71/2003
Data di deposito
14 marzo 2003
Data di decisione
12 marzo 2003
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:71

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27618

In materia di limitazione della responsabilità del vettore marittimo, non sussiste disparità di trattamento fra le due situazioni - differenti anche quanto alla fonte della disciplina - del trasporto nazionale e del trasporto internazionale, in quanto: a) nel trasporto internazionale come quello interno, il limite di responsabilità non è eliso dalla colpa grave, bensì soltanto "da un atto o da una omissione del vettore che ha avuto luogo sia con l'intenzione di provocare un danno sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno probabilmente ne sarebbe risultato"; b) l'ammontare dei danni risarcibili, nel trasporto interno, è rimesso alla volontà dell'utente, il quale ha la facoltà di sostituire il limite risarcitorio legale previsto per la unità di carico, dichiarando, con effetto vincolante per il vettore, il valore della merce trasportata; c) il mancato aggiornamento dell'entità del limite legale di responsabilità non è censurabile per essere "l'entità del risarcimento in funzione del costo dell'operazione di trasporto", benché sia auspicabile un intervento del legislatore. - Sulla legittimità del limite di responsabilità del vettore marittimo, v. citata sentenza n. 401/1987; analogamente citata sentenza n. 64/1993 a proposito del trasporto terrestre. - Sul punto dell'aggiornamento dell'entità del limite di responsabilità, v. citata sentenza n. 401/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 423 del codice della navigazione sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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