Corte costituzionale

Sentenza n. 70/2003

Corte cost., sent. 14 marzo 2003, n. 70

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
70/2003
Data di deposito
14 marzo 2003
Data di decisione
12 marzo 2003
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:70

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 1, come sostituito, legge n. 77 del 12 febbraio 1955
  • art. 2, comma 1, legge n. 235 del 18 agosto 2000

Parametri

Massime

Massima n. 27595

La norma di cui all'art. 4, comma 1, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 235 – censurata nella parte in cui esclude dalla disciplina della cancellazione del protesto (nel registro informatico di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 novembre 1995, n. 480) il traente di assegno bancario che, nel termine di sessanta giorni dalla levata del protesto, abbia pagato quanto portato dal titolo (e relativi oneri accessori e penale) – non irrazionalmente differenzia questa disciplina rispetto a quella prevista per il debitore cambiario che abbia provveduto al pagamento del proprio debito (e dei relativi oneri accessori) nel termine di dodici mesi dalla levata del protesto (al quale la legge riconosce un vero e proprio diritto alla cancellazione dell’iscrizione). La peculiare natura dell’assegno bancario prevede, infatti, che esso sia immediatamente presentabile per il pagamento e che al momento della presentazione debba sussistere la provvista. Appartiene conseguentemente alla discrezionalità del legislatore collegare all’assenza della provvista al momento della presentazione taluni effetto 'lato sensu' sanzionatori e postergarne altri allo spirare del “termine di grazia”, da un lato favorendo l’adempimento, sia pure tardivo, dell’obbligazione portata dal titolo e, dall’altro, continuando ad attribuire rilevanza giuridica all’assenza della provvista al momento della presentazione. La razionalità della differente disciplina sul piano sostanziale di situazioni diverse esclude la violazione dell’art. 24 della Costituzione, ciò che presupporrebbe un diritto sostanziale non riconosciuto al traente di assegno bancario. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 12 febbraio 1955 n. 77 (Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari), come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 235 (Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Giudice di pace di Sansepolcro con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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