Corte costituzionale
Sentenza n. 42/2003
Corte cost., sent. 6 febbraio 2003, n. 42
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 42/2003
- Data di deposito
- 6 febbraio 2003
- Data di decisione
- 30 gennaio 2003
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:42
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge n. 62 del 10 marzo 2000
- art. 1, comma 5, legge n. 62 del 10 marzo 2000
- art. 1, comma 9, legge n. 62 del 10 marzo 2000
- art. 1, comma 15, legge n. 62 del 10 marzo 2000
- art. 1, comma 13, (in toto), legge n. 62 del 10 marzo 2000
Parametri
Massime
Massima n. 27558
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione, in alcune parti, dell'articolo 1, commi 1, 5, 9 e 15 della legge 10 marzo 2000, n. 62, nonché dell'intero comma 13 dell'articolo 1 della medesima legge. Infatti la richiesta referendaria, concernente il sistema nazionale di istruzione, risulta contraddittoria in quanto le scuole paritarie, che si vorrebbero escludere dal sistema nazionale di istruzione, ne costituirebbero invece parte integrante alla stregua della disciplina più dettagliata che non è toccata dal quesito referendario, e in quanto l'esclusione concettuale dal sistema nazionale assume una connotazione discriminatoria nei confronti delle scuole private. E, sotto un diverso profilo, risulta disomogenea in quanto vengono unificati oggetti rispetto ai quali la scelta dell'elettore non può essere costretta in un solo quesito: l'eliminazine dell'agevolazione alle scuole paritarie consistente nel potersi avvalere anche delle prestazioni volontarie di personale docente o di prestatori d'opera professionale, e l'eliminazione del sostegno alle famiglie degli studenti delle scuole statali e non statali, consistente nel rimborso della spesa sostenuta e documentata per l'istruzione scolastica.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, dell'articolo 1, commi 1, 5, 9 e 15 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), nonché dell'intero comma 13 dell'articolo 1 della medesima legge; richiesta dichiarata legittima, con ordinanza 9 dicembre 2002 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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