Corte costituzionale

Sentenza n. 376/2003

Corte cost., sent. 30 dicembre 2003, n. 376

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
376/2003
Data di deposito
30 dicembre 2003
Data di decisione
18 dicembre 2003
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:376

Norme oggetto del giudizio

  • art. 41, comma 1, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
  • art. 41, comma 2, legge n. 448 del 28 dicembre 2001

Parametri

Massime

Massima n. 28156

Per ragioni di omogeneità di materia, la questione di legittimità costituzionale riguarda solo l’art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448; mentre, vi è riserva di decisioni sulle ulteriori questioni introdotte con ricorso che, uno nella forma, è plurimo nel contenuto, e che esigenze di omogeneità ed univocità inducono a distinguere, procedendo alla decisione separata di ciascuna questione.

Massima n. 28157

L’art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ancorché impugnato in 'toto', in realtà viene censurato solo in relazione ai commi 1 e 2: onde le questioni sollevate devono intendersi circoscritte ai due primi commi del medesimo art. 41.

Massima n. 28158

La disciplina delle condizioni e dei limiti dell’accesso degli enti territoriali al mercato dei capitali rientra nell’ambito del “coordinamento della finanza pubblica”, che l’art. 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente delle Regioni, vincolata al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Tuttavia, il coordinamento finanziario, per sua stessa natura, può richiedere l’adozione di misure tecniche necessarie per assicurare che l’accesso al mercato da parte degli enti territoriali, comprese le Regioni, avvenga con modalità idonee, vale a dire, con l’esercizio di poteri di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo onde consentire di “contenere il costo dell’indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica”, senza, per ciò, attribuire al Ministro il potere di incidere sulle scelte autonome degli enti quanto alla provvista o all’impiego delle loro risorse. Peraltro, la previsione del parere della Conferenza unificata sullo schema di decreto costituisce garanzia procedimentale in sé sufficiente ad escludere l’eventuale assunzione, da parte del decreto, di contenuti lesivi dell’autonomia garantita agli enti locali. Anche la previsione della comunicazione periodica al Ministero dei dati relativi alla situazione finanziaria degli enti, essendo espressione di un coordinamento essenzialmente informativo, riveste funzione meramente conoscitiva (Non è, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione, nonché in riferimento al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Marche, Toscana, Campania, Emilia-Romagna e Umbria). - Sentenze citate nn. 279/1992, 412/1994 e 421/1998.

Massima n. 28159

La limitazione temporale che riguarda i mutui contratti dopo il 31 dicembre 1996 trova giustificazione nella circostanza che, quanto ai mutui in essere al 31 dicembre 1996, analoga previsione era già contenuta, ancorché limitatamente agli enti locali, nell’art. 49, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Non si rinvengono, quindi, dalla norma in esame, limitazioni all’attività che gli enti autonomi possano porre in essere nell’esplicazione della propria capacità contrattuale nei rapporti con gli istituti di credito. (Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Toscana).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunzie ogni decisione sulle ulteriori questioni sollevate con i ricorsi in epigrafe;

riuniti i giudizi, relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41 della legge 28 dicembre 2001 n. 448,

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione, nonché in riferimento al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Marche, Toscana, Campania, Emilia-Romagna e Umbria con i ricorsi in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, comma 2, della predetta legge n. 448 del 2001, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 12 del 2002).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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