Corte costituzionale
Sentenza n. 376/2003
Corte cost., sent. 30 dicembre 2003, n. 376
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 376/2003
- Data di deposito
- 30 dicembre 2003
- Data di decisione
- 18 dicembre 2003
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:376
Norme oggetto del giudizio
- art. 41, comma 1, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
- art. 41, comma 2, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
Parametri
Massime
Massima n. 28156
Per ragioni di omogeneità di materia, la questione di legittimità costituzionale riguarda solo l’art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448; mentre, vi è riserva di decisioni sulle ulteriori questioni introdotte con ricorso che, uno nella forma, è plurimo nel contenuto, e che esigenze di omogeneità ed univocità inducono a distinguere, procedendo alla decisione separata di ciascuna questione.
Massima n. 28157
L’art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ancorché impugnato in 'toto', in realtà viene censurato solo in relazione ai commi 1 e 2: onde le questioni sollevate devono intendersi circoscritte ai due primi commi del medesimo art. 41.
Massima n. 28158
La disciplina delle condizioni e dei limiti dell’accesso degli enti territoriali al mercato dei capitali rientra nell’ambito del “coordinamento della finanza pubblica”, che l’art. 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente delle Regioni, vincolata al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Tuttavia, il coordinamento finanziario, per sua stessa natura, può richiedere l’adozione di misure tecniche necessarie per assicurare che l’accesso al mercato da parte degli enti territoriali, comprese le Regioni, avvenga con modalità idonee, vale a dire, con l’esercizio di poteri di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo onde consentire di “contenere il costo dell’indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica”, senza, per ciò, attribuire al Ministro il potere di incidere sulle scelte autonome degli enti quanto alla provvista o all’impiego delle loro risorse. Peraltro, la previsione del parere della Conferenza unificata sullo schema di decreto costituisce garanzia procedimentale in sé sufficiente ad escludere l’eventuale assunzione, da parte del decreto, di contenuti lesivi dell’autonomia garantita agli enti locali. Anche la previsione della comunicazione periodica al Ministero dei dati relativi alla situazione finanziaria degli enti, essendo espressione di un coordinamento essenzialmente informativo, riveste funzione meramente conoscitiva (Non è, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione, nonché in riferimento al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Marche, Toscana, Campania, Emilia-Romagna e Umbria). - Sentenze citate nn. 279/1992, 412/1994 e 421/1998.
Massima n. 28159
La limitazione temporale che riguarda i mutui contratti dopo il 31 dicembre 1996 trova giustificazione nella circostanza che, quanto ai mutui in essere al 31 dicembre 1996, analoga previsione era già contenuta, ancorché limitatamente agli enti locali, nell’art. 49, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Non si rinvengono, quindi, dalla norma in esame, limitazioni all’attività che gli enti autonomi possano porre in essere nell’esplicazione della propria capacità contrattuale nei rapporti con gli istituti di credito. (Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Toscana).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunzie ogni decisione sulle ulteriori questioni sollevate con i ricorsi in epigrafe;
riuniti i giudizi, relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41 della legge 28 dicembre 2001 n. 448,
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione, nonché in riferimento al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Marche, Toscana, Campania, Emilia-Romagna e Umbria con i ricorsi in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, comma 2, della predetta legge n. 448 del 2001, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 12 del 2002).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze