Corte costituzionale

Sentenza n. 346/2003

Corte cost., sent. 28 novembre 2003, n. 346

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
346/2003
Data di deposito
28 novembre 2003
Data di decisione
24 novembre 2003
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:346

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, comma 2, legge n. 413 del 30 dicembre 1991

Parametri

Massime

Massima n. 28096

Non sussiste violazione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza nella determinazione del reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ai fini delle imposte sul reddito, che viene stabilito mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato l’immobile e quando l’immobile di interesse storico o artistico sia locato, poiché va esclusa la comparabilità della disciplina fiscale degli immobili di interesse storico o artistico con quella degli altri immobili in ragione del complesso dei vincoli ed obblighi gravanti per legge sulla proprietà di tali beni nonché della forte incidenza dei costi di manutenzione e conservazione di essi. Ciò non esclude l’opportunità di una nuova disciplina in materia che tenga conto della evoluzione del mercato immobiliare e locativo nel frattempo intervenuta. Non è, pertanto, fondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. - V. sentenze citate nn. 431/1997, 113/1996 e 362/2000; ordinanza n. 27/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, con ordinanza del 14 ottobre 2002, depositata l'11 novembre 2002.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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