Corte costituzionale
Sentenza n. 346/2003
Corte cost., sent. 28 novembre 2003, n. 346
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 346/2003
- Data di deposito
- 28 novembre 2003
- Data di decisione
- 24 novembre 2003
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:346
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 2, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 28096
Non sussiste violazione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza nella determinazione del reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ai fini delle imposte sul reddito, che viene stabilito mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato l’immobile e quando l’immobile di interesse storico o artistico sia locato, poiché va esclusa la comparabilità della disciplina fiscale degli immobili di interesse storico o artistico con quella degli altri immobili in ragione del complesso dei vincoli ed obblighi gravanti per legge sulla proprietà di tali beni nonché della forte incidenza dei costi di manutenzione e conservazione di essi. Ciò non esclude l’opportunità di una nuova disciplina in materia che tenga conto della evoluzione del mercato immobiliare e locativo nel frattempo intervenuta. Non è, pertanto, fondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. - V. sentenze citate nn. 431/1997, 113/1996 e 362/2000; ordinanza n. 27/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, con ordinanza del 14 ottobre 2002, depositata l'11 novembre 2002.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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