Corte costituzionale
Sentenza n. 324/2003
Corte cost., sent. 29 ottobre 2003, n. 324
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 324/2003
- Data di deposito
- 29 ottobre 2003
- Data di decisione
- 15 ottobre 2003
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:324
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 3, lettera i), legge della Regione Campania n. 9 del 1° luglio 2002
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- legge n. 249 del 31 luglio 1997
Massime
Massima n. 27967
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 11, comma 3, lettera i), della legge della Regione Campania 1° luglio 2002, n. 9. Infatti, pur risultando espressamente riconosciuto un ruolo della legge regionale in materia di localizzazione ed attribuzione dei siti di trasmissione degli impianti di comunicazione, tuttavia l’attribuzione dell’esercizio del potere regolamentare, in funzione “suppletiva” del mancato esercizio del potere legislativo, ad un regolamento regionale adottato dalla Giunta regionale contrasta, innanzi tutto, con la mancanza di una disciplina statutaria relativa al potere regolamentare delle Regioni; in secondo luogo, con la mancanza di limiti o di indirizzo del predetto potere regolamentare, malgrado che l’ambito oggettivo in cui esso incide sia caratterizzato da riserve di legge stabilite costituzionalmente per l’allocazione e la distribuzione di funzioni amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo e per discipline che incidano su rilevanti situazioni soggettive.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, lettera i), della legge della Regione Campania 1° luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva ed istituzione del Comitato Regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM.).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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