Corte costituzionale
Sentenza n. 307/2003
Corte cost., sent. 7 ottobre 2003, n. 307
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 307/2003
- Data di deposito
- 7 ottobre 2003
- Data di decisione
- 23 settembre 2003
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:307
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 3, legge della Regione Marche n. 25 del 13 novembre 2001
- art. 3, comma 4, legge della Regione Marche n. 25 del 13 novembre 2001
- art. 3, comma 6, legge della Regione Marche n. 25 del 13 novembre 2001
- art. 7, comma 3, legge della Regione Marche n. 25 del 13 novembre 2001
- art. 1, comma 2, legge della Regione Campania n. 13 del 24 novembre 2001
- art. 2, comma 1, legge della Regione Campania n. 13 del 24 novembre 2001
- art. 2, comma 2, legge della Regione Campania n. 13 del 24 novembre 2001
- art. 2, comma 3, legge della Regione Campania n. 13 del 24 novembre 2001
- art. 3, comma 1, legge della Regione Campania n. 13 del 24 novembre 2001
- art. 3, comma 4, legge della Regione Campania n. 13 del 24 novembre 2001
- art. 3, comma 2, legge della Regione Campania n. 13 del 24 novembre 2001
- art. 3, comma 3, legge della Regione Campania n. 13 del 24 novembre 2001
- art. 7, legge della Regione Campania n. 13 del 24 novembre 2001
- art. 8, legge della Regione Campania n. 13 del 24 novembre 2001
- art. 3, comma 1, lettera m), legge della Regione Puglia n. 5 del 8 marzo 2002
- art. 4, comma 1, legge della Regione Puglia n. 5 del 8 marzo 2002
- art. 10, comma 1, legge della Regione Puglia n. 5 del 8 marzo 2002
- art. 10, comma 2, legge della Regione Puglia n. 5 del 8 marzo 2002
- art. 1, comma 1, legge della Regione Umbria n. 9 del 14 giugno 2002
- art. 1, comma 2, legge della Regione Umbria n. 9 del 14 giugno 2002
- art. 2, legge della Regione Umbria n. 9 del 14 giugno 2002
- legge n. 36 del 22 febbraio 2001
- art. 4, comma 1, lettera b), legge della Regione Umbria n. 9 del 14 giugno 2002
- art. 5, comma 1, lettera c), legge della Regione Umbria n. 9 del 14 giugno 2002
- art. 9, comma 1, legge n. 36 del 22 febbraio 2001
- art. 5, comma 2, legge della Regione Umbria n. 9 del 14 giugno 2002
- art. 9, comma 3, legge n. 36 del 22 febbraio 2001
- art. 12, comma 1, legge della Regione Umbria n. 9 del 14 giugno 2002
- art. 9, legge n. 36 del 22 febbraio 2001
- art. 13, legge della Regione Umbria n. 9 del 14 giugno 2002
- decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 20 ottobre 1998
- art. 16, legge della Regione Umbria n. 9 del 14 giugno 2002
- art. 16, legge n. 36 del 22 febbraio 2001
Parametri
- art. 23, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 117, comma 2, lettera s), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 1, comma 6, lettera a) numero 2, legge n. 249 del 31 luglio 1997
- art. 2, comma 6, legge n. 249 del 31 luglio 1997
- art. 2, comma 1, decreto legge n. 5 del 23 gennaio 2001
- legge n. 66 del 20 marzo 2001
- art. 4, comma 1, lettera a), legge n. 36 del 22 febbraio 2001
- art. 117, comma 4, Costituzione
- legge n. 36 del 22 febbraio 2001
- art. 16, legge n. 36 del 22 febbraio 2001
- art. 4, comma 1, lettera d), legge n. 36 del 22 febbraio 2001
- art. 9, legge n. 36 del 22 febbraio 2001
- art. 15, legge n. 36 del 22 febbraio 2001
- art. 8, comma 1, legge n. 36 del 22 febbraio 2001
- art. 5, comma 1, legge n. 36 del 22 febbraio 2001
- art. 117, comma 2, Costituzione
- art. 8, legge n. 36 del 22 febbraio 2001
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 2, lettera e), Costituzione
- art. 117, Costituzione
Massime
Massima n. 28223
Sono inammissibili le costituzioni in giudizio della Regione Campania e della Regione Puglia, avvenute entrambe oltre il termine perentorio prescritto dall'art. 23, terzo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. - Giurisprudenza consolidata, v. citate sentenze n. 71/1982 e n. 417/2000.
Massima n. 28224
E' inammissibile l'intervento, nei giudizi promossi in via principale nei confronti di leggi regionali o statali, di soggetti diversi da quelli titolari delle potestà legislative della cui delimitazione si discute, ancorché destinatari attuali o potenziali delle discipline normative recate dalle leggi impugnate. - Giurisprudenza costante, v. citate sentenze n. 35/1995 e n. 382/1999.
Massima n. 28225
La sottoposizione a valutazione di impatto ambientale della installazione degli impianti fini di radiocomunicazione, afferisce alla disciplina dell'uso del territorio e non contrasta con alcun principio fondamentale della legislazione statale. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Marche 13 novembre 2001, n. 25, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, e in relazione agli articoli 1, comma 6, lettera a), numero 2, e 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e all'art. 2, comma 1, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con la legge 20 marzo 2001, n. 66.
Massima n. 28226
E' costituzionalmente illegittimo – per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s) e terzo comma, della Costituzione – l'art. 3, comma 4, della legge della Regione Marche 13 novembre 2001, n. 25, che demanda ad un atto della Giunta la determinazione delle modalità di attuazione della disciplina per la valutazione di impatto ambientale della installazione degli impianti fissi di radiocomunicazione. Infatti la totale libertà attribuita alla Giunta nel dettare tale disciplina, senza l'indicazione di alcun criterio da parte della legge, viola il principio di legalità sostanziale, oltre che consentire l'emanazione di discipline regionali eccedenti l'ambito dei poteri della Regione o contrastanti con i principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale.
Massima n. 28227
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s) e terzo comma, della Costituzione, l'art. 3, comma 6, della legge della Regione Marche 13 novembre 2001, n. 25, che impone, in via transitoria, che la progettazione, la realizzazione e la modifica degli impianti siano attuate in modo da ottenere "quale obiettivo di qualita", in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, valori di campo elettrico non superiore a 3 Volt/metro. Infatti la norma censurata invade l'attribuzione, riservata allo Stato dall'art. 4, comma 1, lettera a), della legge n. 36 del 2001, di determinare i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità in termini di valori di campo.
Massima n. 28228
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, secondo commma, lettera s) e terzo comma, della Costituzione, l'art. 7, comma 3, della legge della Regione Marche 13 novembre 2001, n. 25, che demanda a un atto della Giunta regionale la determinazione delle distanze minime, da rispettare nell'installazione degli impianti fissi di radiocomunicazione, dal perimetro esterno di edifici «destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all'esercizio degli impianti stessi», di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi. Infatti, la totale libertà attribuita alla Giunta ai fini della determinazione delle distanze minime, e la genericità ed eterogeneità delle categorie di aree e di edifici rispetto a cui il vincolo di distanza minima viene previsto, configurano non già un quadro di prescrizioni o 'standard' urbanistici, bensì un potere amministrativo in contrasto con il principio di legalità sostanziale e tale da poter pregiudicare l'interesse, protetto dalla legislazione nazionale, alla realizzazione delle reti di telecomunicazione.
Massima n. 28229
La tutela dell'ambiente, più che una materia in senso stretto, rappresenta un compito nell'esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare 'standard' di protezione uniformi validi in tutte le Regioni e non derogabili da queste, ma ciò non esclude affatto la possiblità che leggi regionali, emanate nell'esercizio della potestà concorrente o di quella residuale possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), terzo e quarto comma, della Costituzione, nella parte in cui indirizza le norme per la localizzazione degli elettrodotti alla finalità di "tutela dell'ambiente". - V. citate sentenze n. 407/2002 e n. 222/2003.
Massima n. 28230
Non sono in contrasto con i principi della legge statale le norme regionali che si limitano a prevedere la indicazione obbligatoria negli strumenti urbanistici dei Comuni degli elettrodotti e dei corridoi per la loro localizzazione (che dovrà, evidentemente, essere conforme alla specifica normativa e alla pianificazione statale), nonché una direttiva regionale sull'ampiezza dei corridoi, che è altra cosa rispetto alla definizione di vincoli nelle fasce di rispetto. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma.
Massima n. 28231
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117 Cost., l'art. 2, comma 3, della legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, che introduce un valore limite di induzione magnetica in prossimità di determinati edifici ed aree, il quale si sovrappone ai limiti di esposizione fissati dallo Stato. Infatti, la fissazione a livello nazionale dei valori-soglia, non derogabili dalle Regioni nemmeno in senso più restrittivo, rappresenta il punto di equilibrio fra le esigenze contrapposte di evitare al massimo l'impatto delle emissioni elettromagnetiche, e di realizzare impianti necessari al paese, nella logica per cui la competenza delle Regioni in materia di trasporto dell'energia e di ordinamento della comunicazione è di tipo concorrente, vincolata ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
Massima n. 28232
E' costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, l'art. 3, commi 1 e 4, della legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, che riserva alla Regione l'approvazione dei piani di risanamento degli elettrodotti. Infatti le norme fanno riferimento ai valori-limite di cui all'art. 2, comma 3, della stessa legge, già dichiarato incostituzionale. - Per la correzione di errore materiale contenuto nella parte "in diritto" della sentenza n. 307, relativa alla questione decisa, v. ordinanza n. 33 del 2004.
Massima n. 28233
Non può sostenersi che la Regione debba attendere la statuizione da parte dello Stato dei criteri di elaborazione e delle modalità di coordinamento interregionale dei piani di risanamento degli elettrodotti che non condizionano la predisposizione dei piani, ma semmai, eventualmente, ne potranno comportare l'adeguamento una volta che lo Stato abbia provveduto. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2, 3 e 4 (escluso l'inciso iniziale), della legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13 – che fanno riferimento alla competenza, riconosciuta alla Regione, alla approvazione dei piani di risanamento degli elettrodotti di tensione fino a 150 KV e rinviano alle procedure stabilite dall'atto statale per gli elettrodotti di tensione superiore a 150 KV – sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s) e terzo comma, della Costituzione, in relazione alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 4, comma 1, lettera d), e art. 9.
Massima n. 28234
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, anche in relazione all'art. 15 della legge n. 36 del 2001, l'art. 7 della legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, che stabilisce le sanzioni per il superamento dei limiti fissati dalla stessa legge e per la mancata presentazione dei piani di risanamento. Infatti la disciplina regionale si sovrappone a quella statale recata dalla legge quadro n. 36 del 2001: da un lato, la competenza a disciplinare le sanzioni per il superamento dei valori-limite non può che seguire la competenza dello Stato a fissare i valori medesimi (art. 15 della legge quadro); dall'altro, gli effetti e le sanzioni per il mancato risanamento sono previsti dalla stessa legge quadro all'art. 9.
Massima n. 28235
E' costituzionalmente illegittimo – per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, ed in riferimento all'art. 16 della legge n. 36 del 2001 – l'art. 8 della legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, che impone l'adeguamento degli elettrodotti già autorizzati ma non ancora in esercizio al valore-limite di induzione magnetica fissato dall'art. 2, comma 3, della stessa legge regionale, e dispone la sospensione della autorizzazione fino alla pronuncia della Regione. Infatti, l'illegittimità in questione consegue al riconoscimento della illegittimità costituzionale del richiamato art. 2, comma 3.
Massima n. 28236
La disciplina di cui all'art. 3, comma 1, lettera m) e al successivo art. 4 della legge della Regione Puglia censurata, che definisce le "aree sensibili" e prevede i criteri per la loro identificazione e perimetrazione, non introduce nozioni estranee alla legislazione statale di principio e non si pone in contrasto con essa, ma rientra appieno nella competenza regionale in tema di governo del territorio. Infatti essa non prelude alla fissazione di valori-soglia diversi e contrastanti con quelli fissati dallo Stato, ma attiene e può attenere solo alla indicazione di obiettivi di qualità non consistenti in valori di campo, ma in criteri di localizzazione, 'standard' urbanistici, prescrizioni e incentivazioni all'utilizzo della miglior tecnologia disponibile, o alla cura dell'interesse regionale e locale all'uso più congruo del territorio, sia pure nel quadro dei vincoli che derivano dalla pianificazione nazionale delle reti e dai relativi parametri tecnici, nonché dai valori-soglia stabiliti dallo Stato. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera m), e 4, comma 1, della legge della Regione Puglia, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
Massima n. 28237
La disposizione di cui all'art. 10, comma 1, della censurata legge della Regione Puglia, ai cui sensi è vietata l'installazione di sistemi radianti relativi agli impianti di emittenza radiotelevisiva e di stazioni radio base per telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nidi, non eccede l'ambito di un «criterio di localizzazione», in negativo, degli impianti, e dunque l'ambito degli «obiettivi di qualità» consistenti in criteri localizzativi, la cui definizione è rimessa alle Regioni dall'art. 3, comma 1, lettera d), e dall'art. 8, comma 1, lettera e), della legge quadro; né di per sé è suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle reti. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge della Regione Puglia 8 marzo 2002, n. 5, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 16 della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36.
Massima n. 28238
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s) e terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 5, comma 1, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, l'art. 10, comma 2, della legge della Regione Puglia 8 marzo 2002, n. 5, che estende il divieto di installare i sistemi radianti relativi agli impianti di emittenza radiotelevisiva e di stazioni radio base per telefonia mobile, alle aree vincolate ai sensi della legge statale sui beni culturali e ambientali, alle aree classificate di interesse storico-architettonico, alle aree "di pregio storico, culturale e testimoniale", e alle fasce di rispetto, perimetrate secondo una delibera della Giunta regionale degli immobili protetti di cui al comma 1. Infatti, l'ampiezza e la eterogeneità delle categorie di aree contemplate, l'indeterminatezza di alcune definizioni e la assoluta discrezionalità attribuita alla Giunta nel perimetrare le fasce di rispetto relative agli immobili di cui al comma 1, fanno del divieto legislativo un vincolo in grado, nella sua assolutezza, di pregiudicare l'interesse, protetto dalla legislazione nazionale, alla realizzazione delle reti di telecomunicazione, nonché lesivo, per ciò che attiene alla determinazione delle fasce di rispetto, del principio di legalità sostanziale.
Massima n. 28239
La «tutela dell'ambiente», più che una «materia» in senso stretto, rappresenta un compito nell'esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare 'standard' di protezione uniformi validi in tutte le Regioni e non derogabili da queste; e ciò non esclude affatto la possiblità che leggi regionali, emanate nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, o di quella «residuale» di cui all'art. 117, quarto comma, possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, sollevata, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, perchè, nell'enunciare le finalità della legge, afferma che le sue norme sono dettate anche a "salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio".
Massima n. 28240
Le leggi regionali, emanate nell'esercizio della potestà concorrente o di quella residuale, possono assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale e risulta espressamente dalla legge quadro n. 36 del 2001, che le Regioni hanno competenza in tema di localizzazione degli impianti, di rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti, di adozione o approvazione di piani di risanamento. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, in quanto attribuisce alla disciplina regionale, per i fini di tutela della salute e dell'ambiente, la localizzazione, la costruzione, la modificazione ed il risanamento degli impianti che producono emissioni.
Massima n. 28241
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, terzo comma, l'art. 1, comma 2, della legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, limitatamente alla parte in cui prevede l'individuazione da parte della Regione di limiti di esposizione. Infatti, i limiti di esposizione in materia di inquinamento elettromagnetico, fissati dallo Stato, debbono ritenersi inderogabili dalle Regioni anche 'in melius', esprimendo essi il punto di equilibrio fra l'esigenza di tutela della salute e dell'ambiente e quella di consentire la realizzazione di impianti di interesse nazionale.
Massima n. 28242
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 dela Costituzione, l'art. 2 della legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, il quale stabilisce che nella pianificazione della localizzazione di nuovi impianti e in sede di rilascio delle autorizzazioni i gestori e i concessionari sono tenuti a dimostrare le ragioni obiettive della indispensabilità degli impianti stessi ai fini dell'operatività del servizio. Infatti, richiedere una condizione ulteriore di terrore generico, come la dimostrazione della "indispensabilità" dell'impianto ai fini della operatività del servizio, significa attribuire all'amministrazione autorizzante un largo e indeterminato potere discrezionale che può finire per configurarsi come arbitrio.
Massima n. 28243
L'attribuzione ai Comuni di poteri limitati in ordine alla localizzazione e alle caratteristiche degli impianti nelle aree «sensibili» non eccede i poteri del legislatore regionale in relazione agli «obiettivi di qualità» che la Regione può legittimamente indicare ai sensi della legge quadro. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera b), della legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettere e) e s) e terzo comma, che prevede che in determinate aree definite «sensibili», individuate dai Comuni d'intesa con le Province in riferimento a zone ad alta densità abitativa o caratterizzate dalla presenza di strutture di tipo assistenziale, sanitario o educativo, le amministrazioni comunali «possono prescrivere modifiche, adeguamenti o la delocalizzazione di elettrodotti con tensione nominale superiore a venti kV e di impianti radioelettrici», esistenti o di nuova realizzazione, «al fine di garantire la massima tutela ambientale dell'area stessa».
Massima n. 28244
L'art. 9, comma 1, della legge quadro n. 36 del 2001 espressamente attribuisce alla Regione il compito di adottare i piani di risanamento per gli impianti radioelettrici, senza nemmeno prevedere in proposito criteri statali di elaborazione dei piani. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera c), della legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera s) e terzo comma, della Costituzione, che prevede che la Giunta regionale con proprio regolamento fissa i criteri per l'elaborazione e l'attuazione dei piani di risanamento degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione.
Massima n. 28245
La disposizione regionale censurata non evoca alla Regione il potere di approvare i piani di risanamento degi elettrodotti, espressamente riservato al Ministero, ma introduce un rimedio all'inerzia dei gestori, attraverso una facoltà di proposta rispetto alla quale l'organo centrale conserva tutta la propria libertà di determinazione. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, che prevede che la Giunta regionale, servite le Province, proponga al Ministero dell'ambiente il piano di risanamento degli elettrodotti con tensione superiore a 150kV in caso di inerzia o inadempienza dei gestori.
Massima n. 28246
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, l'art. 12, comma 1, della legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, che dispone o non la sottoposizione degli impianti di telefonia mobile a procedura di valutazione di impatto ambientale. Infatti la disposizione impugnata attribuisce alla Giunta la possibilità di imporre discrezionalmente, senza base in criteri legislativi ragionevolmente delimitati e dunque in violazione del principio di legalità sostanziale, una procedura – come quella di valutazione di impatto ambientale – che può tradursi in un ostacolo effettivo alla realizzazione di reti e impianti di interesse nazionale.
Massima n. 28247
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, l'art. 13 della legge della Regione Umbria che stabilisce che le modalità, i criteri ed i procedimenti amministrativi preordinati alla localizzazione, al risanamento ed al rilascio di autorizzazione per la realizzazione e la modifica degli impianti sono definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo e del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni ed integrazioni. Infatti, la disposizione impugnata configura una totale discrezionalità della Giunta, non delimitata da alcuna determinazione legislativa, che viola il principio di legalità sostanziale e non è compatibile con l'esigenza di non ostacolare ingiustificatamente la realizzazione degli impianti.
Massima n. 28248
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, l'art. 16 della legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, ai cui sensi la Giunta regionale con norme regolamentari definisce, in via transitoria le disposizioni di prima applicazione della legge, idonea a conseguire le finalità della stessa. Infatti la Regione non può, nemmeno nella fase transitoria, sostituire proprie determinazioni a quelle dettate dallo Stato, specificamente nella materia dei valori-soglia, spettante alla competenza statale.
Per questi motivi
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
a) dichiara inammissibili gli interventi spiegati, nel giudizio introdotto con il ricorso iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2002, dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale s.p.a., dalle società ENEL s.p.a., ENEL Distribuzione s.p.a., TERNA-Trasmissione Elettricità Rete Nazionale s.p.a., e dal Comune di Lacco Ameno; nel giudizio introdotto con il ricorso iscritto al n. 35 del registro ricorsi 2002, dalla Società Wind Telecomunicazioni s.p.a.; e, nel giudizio introdotto con il ricorso iscritto al n. 52 del registro ricorsi 2002, dalla Vodafone Omnitel s.p.a.;
b) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 3, commi 4 e 6, e 7, comma 3, della legge regionale delle Marche 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione);
c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, della predetta legge regionale delle Marche n. 25 del 2001, sollevata, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s, e terzo comma, della Costituzione, e in relazione agli articoli 1, comma 6, lettera a, numero 2, e 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con legge 20 marzo 2001, n. 66, col ricorso iscritto al n. 4 del registro dei ricorsi del 2002;
d) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, comma 3, 3, comma 1, 7 e 8 della legge regionale della Campania 24 novembre 2001, n. 13 (Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti);
e) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 4, della predetta legge regionale della Campania n. 13 del 2001 limitatamente alle parole "Per le finalità di cui al comma 1";
f) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, 2, commi 1 e 2, e 3, commi 2, 3 e 4 (salvo quanto disposto nel precedente capo e), della predetta legge regionale della Campania, sollevate, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s, e terzo comma, della Costituzione, e in relazione alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, col ricorso iscritto al n. 5 del registro dei ricorsi del 2002;
g) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale della Puglia 8 marzo 2002, n. 5 (Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz);
h) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettera m, 4, comma 1, e 10, comma 1, della predetta legge regionale della Puglia n. 5 del 2002, sollevate, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera s, e terzo comma, della Costituzione, e in relazione alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, col ricorso iscritto al n. 35 del registro dei ricorsi del 2002;
i) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale dell'Umbria 14 giugno 2002, n. 9 (Tutela sanitaria e ambientale dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), limitatamente alle parole "nonché mediante l'individuazione, in coerenza con le previsioni contenute nella legge n. 36/2001, di adeguati limiti di esposizione";
l) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, 12, comma 1, 13 e 16 della predetta legge regionale dell'Umbria n. 9 del 2002;
m) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, 4, comma 1, lettera b, 5, comma 1, lettera c, e comma 2, della predetta legge regionale dell'Umbria n. 9 del 2002, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 117, secondo comma, lettere e e s, e terzo comma, della Costituzione, e in relazione alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, col ricorso iscritto al n. 52 del registro dei ricorsi del 2002.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 ottobre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 ottobre 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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