Corte costituzionale
Sentenza n. 285/2003
Corte cost., sent. 30 luglio 2003, n. 285
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 285/2003
- Data di deposito
- 30 luglio 2003
- Data di decisione
- 10 luglio 2003
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:285
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 2, legge n. 223 del 23 luglio 1991
Parametri
Massime
Massima n. 27918
Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui, al fine del riconoscimento del trattamento speciale di disoccupazione previsto per i lavoratori licenziati da imprese edili nelle particolari circostanze ivi indicate, non include nel computo del periodo di diciotto mesi di lavoro effettivo, previsto quale presupposto per il conseguimento della prestazione, i periodi di astensione dal lavoro per infortunio sul lavoro. L'esiguità, nel caso di specie, del periodo di assenza per infortunio sul lavoro, risultante dalla stessa ordinanza di rimessione, comporta, infatti, l'ininfluenza del suo computo al fine di verificare il requisito dei diciotto mesi di lavoro effettivo.
Massima n. 27919
La norma di cui all'art. 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 – censurata nella parte in cui, al fine del riconoscimento del trattamento speciale di disoccupazione previsto per i lavoratori licenziati da imprese edili nelle particolari circostanze ivi indicate, non include nel computo del periodo di diciotto mesi di lavoro effettivo, previsto quale presupposto per il conseguimento della prestazione, i periodi di astensione dal lavoro per malattia – ha introdotto una disciplina speciale in favore di dipendenti di imprese edili localizzate in determinate aree, in crisi all'atto del completamento della realizzazione di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni. La specificità della prevista prestazione rende incomparabile detta disciplina con quella prevista per una prestazione a carattere generale come l'indennità di mobilità, per l'evidente disomogeneità dei termini del raffronto; e rende anche incongrua l'evocazione di quest'ultima ai fini della comparazione, tanto più che il risultato cui il rimettente aspira avrebbe l'effetto di attribuire all'espressione "lavoro effettivo" un significato diverso da quello che a suo avviso essa avrebbe nella norma assunta a 'tertium comparationis'. L'eventuale mancanza, del resto, dei requisiti previsti per l'ulteriore particolare trattamento di disoccupazione speciale, contemplato dalla norma impugnata, non lascia il lavoratore sfornito della tutela generale contro la disoccupazione, la cui idoneità e adeguatezza non sono poste in dubbio dal rimettente. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevata - nella parte relativa alla computabilità dei periodi di assenza per infortunio sul lavoro - dal Tribunale di Rossano, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sollevata - nella parte relativa alla computabilità dei periodi di assenza per malattia - dal medesimo Tribunale di Rossano, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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