Corte costituzionale

Sentenza n. 284/2003

Corte cost., sent. 30 luglio 2003, n. 284

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
284/2003
Data di deposito
30 luglio 2003
Data di decisione
10 luglio 2003
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:284

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27910

Non è di ostacolo all'applicazione dell'art. 314 del codice di procedura penale – censurato nella parte in cui limita la possibilità di ottenere la riparazione per l'ingiusta detenzione esclusivamente in relazione alla custodia cautelare eventualmente sofferta dagli istanti ingiustamente (e nei casi in cui la carcerazione sia conseguenza di un ordine di carcerazione emesso illegittimamente) e non anche in relazione alle ipotesi di istanti che abbiano subito l'ingiusta detenzione in esecuzione di un ordine di carcerazione inizialmente legittimo ma che, per un fatto sopravvenuto alla sua emissione, andava revocato – la circostanza che, nel momento dell'adozione dell'ordine di esecuzione, la sussistenza di fatti che lo proibivano o che avrebbero dovuto indurre alla riduzione della pena da scontare fosse ignota. Il diritto alla riparazione della ingiusta detenzione è, infatti, esteso, a seguito della sentenza n. 310 del 1996, anche alle ipotesi di detenzione subita sulla base di un ordine di esecuzione erroneo, essendo il giudice della riparazione tenuto a verificare soltanto, con valutazione 'ex post', se la pena indicata nell'ordine di esecuzione non fosse già stata espiata, in tutto o in parte, per lo stesso fatto, all'estero, e ciò proprio perché in tale caso quella pena, sin dall'inizio, non poteva essere posta in esecuzione nella sua interezza. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 314 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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