Corte costituzionale
Sentenza n. 284/2003
Corte cost., sent. 30 luglio 2003, n. 284
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 284/2003
- Data di deposito
- 30 luglio 2003
- Data di decisione
- 10 luglio 2003
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:284
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27910
Non è di ostacolo all'applicazione dell'art. 314 del codice di procedura penale – censurato nella parte in cui limita la possibilità di ottenere la riparazione per l'ingiusta detenzione esclusivamente in relazione alla custodia cautelare eventualmente sofferta dagli istanti ingiustamente (e nei casi in cui la carcerazione sia conseguenza di un ordine di carcerazione emesso illegittimamente) e non anche in relazione alle ipotesi di istanti che abbiano subito l'ingiusta detenzione in esecuzione di un ordine di carcerazione inizialmente legittimo ma che, per un fatto sopravvenuto alla sua emissione, andava revocato – la circostanza che, nel momento dell'adozione dell'ordine di esecuzione, la sussistenza di fatti che lo proibivano o che avrebbero dovuto indurre alla riduzione della pena da scontare fosse ignota. Il diritto alla riparazione della ingiusta detenzione è, infatti, esteso, a seguito della sentenza n. 310 del 1996, anche alle ipotesi di detenzione subita sulla base di un ordine di esecuzione erroneo, essendo il giudice della riparazione tenuto a verificare soltanto, con valutazione 'ex post', se la pena indicata nell'ordine di esecuzione non fosse già stata espiata, in tutto o in parte, per lo stesso fatto, all'estero, e ciò proprio perché in tale caso quella pena, sin dall'inizio, non poteva essere posta in esecuzione nella sua interezza. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 314 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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