Corte costituzionale

Sentenza n. 28/2003

Corte cost., sent. 4 febbraio 2003, n. 28

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
28/2003
Data di deposito
4 febbraio 2003
Data di decisione
16 gennaio 2003
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:28

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge n. 21 del 8 febbraio 2001

Parametri

  • Titolo V, Parte seconda, Costituzione
  • art. 117, Costituzione
  • legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
  • art. 8, numero 10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, numero 25, statuto regione Trentino Alto Adige
  • titolo VI, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 15, comma 2, sostituito, decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 19 novembre 1987
  • art. 2, decreto legislativo n. 275 del 28 luglio 1997
  • art. 4, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 5, comma 2, legge n. 386 del 30 novembre 1989
  • art. 3, Costituzione
  • art. 136, Costituzione

Massime

Massima n. 27533

L'oggetto dei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, promossi anteriormente all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, resta di norma limitato all'accertamento della conformità o meno della norma impugnata alla Costituzione, considerata nel suo assetto anteriore; la Corte infatti, in assenza di nuove impugnazioni, non ha motivo per porsi il problema della compatibilità di quella norma con il sistema cui ha dato vita la riforma, mentre è comunque salva la possibilità che la nuova disciplina sia fatta valere dallo Stato o dalle Regioni mediante nuovi atti di esercizio o di tutela delle rispettive attribuzioni. - V. in tal senso, citate, sentenze n. 376 e n. 422/2002.

Massima n. 27534

E' legittimo l'intervento sostitutivo del Presidente del Consiglio dei ministri, per l'ipotesi che la Provincia autonoma di Trento non trasferisca entro novanta giorni ai Comuni le risorse provenienti dal Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui alla legge n. 431 del 1998, in quanto l'utilizzazione da parte della Provincia autonoma di Trento dei fondi statali per scopi determinati dalla legge, deve avvenire "nell'ambito del corrispondente settore" cui si riferisce il finanziamento statale, sicché essa può determinare solo le modalità di impiego dei fondi e non anche la scelta se impiegarli o per quale scopo. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, sollevata con ricorso dalla Provincia autonoma di Trento, per lesione delle sue attribuzioni, in riferimento a) agli articoli 8 (numeri 10 e 25) e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; b) all'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275; c) all'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; d) al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386, ed in particolare all'art. 5, comma 2, di tale ultima legge; e) all'art. 3 della Costituzione; f) ed all'art. 136 della Costituzione. - In tema di attribuzione di fondi statali alle Province, v. citata sentenza n. 520/2000. - Sulla legittimità dell'intervento sostitutivo dello Stato che sia strumentale rispetto all'adempimento, da parte di Regioni o Province autonome, di obblighi correlati a interessi costituzionalmente tutelati, costituenti limiti alla loro autonomia, v. citate sentenze n. 177/1988 e n. 85/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione), sollevata dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso in epigrafe, in riferimento: a) agli articoli 8 (numeri 10 e 25) e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); b) all'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526); c) all'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); d) al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria), ed in particolare all'art. 5, comma 2, di tale ultima legge; e) all'art. 3 della Costituzione; f) ed all'art. 136 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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